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AS 2025 386

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 22 Ai seguenti impianti di trasporto in condotta si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a, nonché l’allegato 1:a. gasdotti con una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar;b. idrogenodotti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 26 giugno 20192 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).

Art. 2 cpv. 3bis3bis Per idrogenodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati esclusivamente al trasporto d’idrogeno in forma gassosa.

Art. 12 cpv. 1 e 21 I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar, gli oleodotti e gli idrogenodotti che trasportano idrogeno con un grado di purezza pari almeno al 98 per cento devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:a. 2 metri dagli edifici non occupati da persone;b. 10 metri dagli edifici occupati da persone.2 Tra gli altri gasdotti e idrogenodotti e gli edifici occupati da persone deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.

Art. 39a cpv. 2 e 42 Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza e le adeguano regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.4 I requisiti dello standard minimo per la sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’approvvigionamento di gas, edizione maggio 20243, sono vincolanti per gli esercenti di gasdotti. Questi devono dimostrare all’autorità di vigilanza di soddisfare i requisiti del livello di protezione di cui al capitolo 5 dello standard minimo.

Art. 50 cpv. 22 I gasdotti e gli idrogenodotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.

Art. 56 cpv. 2 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 58 RiconversionePer gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi che devono essere esercitati con una pressione superiore a 5 bar, ma la cui costruzione o esercizio non rispetta o rispetta soltanto in parte le prescrizioni sugli impianti con una pressione d’esercizio superiore a 5 bar, è necessaria una procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 2 LITC.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

21 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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