AS 2025 387
Ordinanza
sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:
N. 11. per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d’esercizio massima ammessa superiore a 5 bar e per gli idrogenodotti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC2:1.1 la direttiva dell’IFO sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, versione del 2 aprile 20253;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
21 maggio 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |