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AS 2025 388

AS 2025 388
(OAOVA)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

Art. 13h Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 2 giugno 2025 stabilisce un livello massimo inferiore possono ancora essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L’allegato 2 è modificato2.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

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