AS 2025 388
AS 2025 388
(OAOVA)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:
Art. 13h Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 2 giugno 2025 stabilisce un livello massimo inferiore possono ancora essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
L’allegato 2 è modificato2.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 giugno 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |