AS 2025 394
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del DFI del 27 maggio 20201 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 27 maggio 2020 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:
Art. 14b Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 giugno 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |
(art. 6 cpv. 4 e 12)
Elenco dei materiali tollerati
L’elenco dei materiali tollerati è completato con le seguenti voci in ordine alfabetico: Designazione Identificatore unico Limitazioni/condizioni Colza 73496 DP-Ø73496-4 solo senza capacità di riproduzione Colza T45 ACS-BNØØ8-2 solo senza capacità di riproduzione Cotone 281-24-236 x 3006-210-23 DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5 nessuna Mais 4114 DP-ØØ4114-3 nessuna Mais Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS‑Ø15Ø7‑1 × SYN‑Ø53Ø7‑1 × MON‑ØØØ21‑9 nessuna Mais DAS-40278-9 DAS-4Ø278-9 nessuna Soia 305423 DP-3Ø5423-1 nessuna Soia DAS-44406-6 DAS-444Ø6-6 nessuna Soia DAS-81419-2 DAS-81419-2 nessuna