AS 2025 396
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 72 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui requisiti igienici,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 74c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importate, fabbricate e consegnate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026.
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 giugno 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Hans Wyss |
(art. 3 cpv. 2 lett. b, 5 cpv. 1, 24 cpv. 2, 32 cpv. 6, 66 cpv. 3 e 4, 67 cpv. 1 e 2, 71 cpv. 1 e 74)
Criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari
Numero 1.2 e note a piè di pagina Categoria alimentare Microrganismi/loro tossine, metaboliti Piano di campionatura Limiti Metodo di analisi di riferimento Fase di applicazione del criterio n c m M 1.2 Derrate alimentari pronte al consumo, diverse da quelle destinate ai lattanti e a fini medici speciali, che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes Listeria monocytogenes 5 0 100 UFC/g2 SN EN ISO 112903- Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità 5 0 Assente in 25 g4 SN EN ISO 11290-1 Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità