Art. 2 cpv. 22) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri nel campo della tassa sul CO2, nel campo delle sanzioni per gli esercenti con un impegno di riduzione per il periodo 2025–2040 e in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei proventi.
Art. 5a, rubrica e cpv. 1Ripartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti1) I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera.
Art. 5b Campo d’applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesantiAi fini dell’applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, le importazioni in Liechtenstein sono equiparate alle importazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.
Art. 7a, rubrica, cpv. 1, 2 e 5Consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione e pagamento di sanzioni nel periodo 2013–20241) Nei casi in cui per il periodo 2013–2024 è prevista la consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione per ottemperare parzialmente all’obbligo assunto nei confronti delle competenti autorità federali svizzere di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo, le imprese del Liechtenstein consegnano alle competenti autorità svizzere il numero necessario di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione.2) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere annullano tutti i certificati di riduzione delle emissioni e i diritti di emissione che sono stati loro consegnati dalle imprese del Liechtenstein nel periodo 2013–2024 in parziale adempimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata ottemperanza a simile obbligo.5) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein eventuali sanzioni che sono state corrisposte da imprese del Liechtenstein nell’ambito della tassa sul CO2.
Art. 8Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelsgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività sono soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni, l’UDSC rimborsa loro le tasse che hanno già versato.
(Pertinente legislazione federale svizzera)
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32e capoversi 1 e 2, articolo 35a capoversi 1–8, articolo 35b capoversi 1–4, articolo 35bbis capoversi 1–5, articolo 35c, articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 2 e 3, articolo 61a, articolo 61a, articolo 62b e articolo 62 capoverso 2.
Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 lettere a, b e g, articolo 3 capoverso 1, articoli 10–13b, articoli 29 e 30, articoli 31, 31a, 31b, 31c e 32, articoli 32a e 32b, articolo 32c, articolo 33, articolo 36 capoversi 3 e 4, articolo 38, articoli 40a, 40b e 40c, articoli 42–45 e articolo 49.
Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoversi 1 e 2, articoli 4–8 e articolo 17 capoverso 1.
Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), articoli 1−3, articolo 4 capoversi 1 e 4, articoli 6−9b, articolo 9c capoverso 1, articoli 9g–9h, articoli 9j–9k, articoli 10–22b e allegati 1–3.
Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 3a.
Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 4.
Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), articolo 1, articolo 2 lettere a e b, articoli 5–12, articoli 13 e 14, articoli 17–35, articoli 66–79, articoli 86–92, articoli 92c–92f, articoli 93–95, articolo 96 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e capoverso 6, articolo 130a, articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettere a e b numero 2, c, d e f e capoversi 2 e 3, articolo 135 lettere b–cbis ed e, articoli 146aa–146af e allegati 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 11 e 19.
(Legislazione federale svizzera direttamente applicabile)
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).
Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), articolo 89a.
Legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0), articolo 41 e articolo 46 capoverso 2.
Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4 e 6 e allegato 1 numero 32.
Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), articoli 1−9.
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali del 19 giugno 1995 (OATV; RS 741.511).
Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), articolo 13.
Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), allegati 4, 4a e 5.