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AS 2025 404

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo francese.

Art. 3 cpv. 3 lett. c–e3 Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d’emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale:c. persone la cui domanda di concessione della protezione provvisoria è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza;d. persone la cui protezione provvisoria è stata revocata con una decisione passata in giudicato e alle quali è stato fissato un termine di partenza;e. persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa con decisione passata in giudicato e alle quali è stato fissato un termine di partenza.

Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b ed e nonché cpv. 2 e 31 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali durante la procedura d’asilo, la procedura per la concessione della protezione provvisoria, l’ammissione provvisoria e la concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le persone oggetto di una procedura di cui all’articolo 111c LAsi. La Confederazione versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente l’attribuzione al Cantone fino alla fine del mese in cui:a. sia la decisione di non entrata nel merito o la decisione negativa in materia d’asilo o di concessione della protezione, sia la relativa decisione di allontanamento passano in giudicato;b. la domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stralciata;e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata o soppressa con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l’articolo 74 capoverso 2 LAsi;2 Se una persona a cui è stata concessa la protezione provvisoria viene ammessa provvisoriamente in un secondo momento, la durata della concessione della protezione viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettera d.3 Se a una persona ammessa provvisoriamente viene concessa in un secondo momento la protezione provvisoria, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Art. 24 cpv. 4–64 Se una persona ammessa provvisoriamente con decisione passata in giudicato viene riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide, la durata del suo soggiorno a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.5 Se una persona a cui è stata concessa la protezione provvisoria viene riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide, la durata della concessione della protezione provvisoria viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.6 Se un rifugiato riconosciuto viene riconosciuto in un secondo momento come apolide o se un apolide riconosciuto viene riconosciuto in un secondo momento come rifugiato, la durata del suo soggiorno a contare dalla presentazione della domanda d’asilo o dal riconoscimento della qualità di apolide viene interamente computata sulla durata massima dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi del capoverso 1 lettere a–dbis.

Art. 28 Somme forfettarie per il soccorso d’emergenza1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:a. che è stata sottoposta a una procedura Dublino; b. che è stata sottoposta a una procedura celere o a una procedura per la concessione della protezione provvisoria;c. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; od. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa o la cui protezione provvisoria è stata revocata.2 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:a. la sua domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito, la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;b. la sua domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stata respinta, la pertinente decisione in materia d’asilo o di concessione della protezione provvisoria e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;c. la sua ammissione provvisoria è stata soppressa con decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; od. la sua protezione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, la relativa decisione di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

Art. 29 cpv. 2 e 32 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura celere o di una procedura per la concessione della protezione provvisoria ammonta a 2013 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 33 per cento, una durata di percezione di 122 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.3 La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza al termine di una procedura ampliata o dopo la soppressione dell’ammissione provvisoria o la revoca della protezione provvisoria ammonta a 6006 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2018). Si basa su una quota di percezione del 66 per cento, una durata di percezione di 182 giorni e costi giornalieri di 50 franchi.

Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 20251 Se una persona ammessa provvisoriamente è riconosciuta in un secondo momento come rifugiato o apolide prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la somma forfettaria dopo il riconoscimento è corrisposta per la durata dell’obbligo di rimborsare le spese ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettere a–dbis, ma al massimo fino a che la durata complessiva del rimborso delle spese per la persona interessata raggiunge sette anni.2 La durata complessiva del rimborso delle spese viene calcolata a contare dall’entrata in Svizzera dopo la quale è stata ordinata per la prima volta l’ammissione provvisoria.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

28 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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