AS 2025 41
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 novembre 20152 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:
1 L’allegato 1a è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 6a3 è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 20254.
17 gennaio 2025 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 2a)
Beni e tecnologie che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2a
A. Definizioni
Nel presente allegato s’intende per:
a. aeromobile: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante, rotore basculante o ala basculante;
b. circuito integrato monolitico a microonde (MMIC): circuito integrato monolitico che funziona a frequenze d’onda millimetriche o microonde;
c. cella primaria: cella che non è progettata per essere caricata da un’altra sorgente;
d. sistema di navigazione via satellite: sistema per calcolare la posizione dei ricevitori sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti, compresi i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS);
e. veicolo aereo senza equipaggio (UAV): aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.
B. Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature
Codice SA | Designazione |
|---|---|
Materiali energetici, come segue, e relative miscele: | |
ex 2812 90 | difluoroammina (CAS 10405-27-3) |
ex 2850 00 | azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245‑44‑0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403‑82‑6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi |
ex 2904 20 | trinitronaftalina (CUS 90003) |
ex 2904 20 | tetranitronaftalina |
ex 2904 20 | trinitrossilene |
ex 2904 20 | 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7) |
ex 2905 59 | 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5) |
ex 2908 99 | picrato di ammonio (CAS 131-74-8) |
ex 2909 30 | trinitroanisolo (CAS 606-35-9) |
ex 2916 12 | etilesilacrilato (CAS 103-11-7) |
ex 2917 19 | diottimaleato (CAS 142-16-5) |
ex 2920 90 | nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55‑63‑0) |
ex 2920 90 | etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7) |
ex 2920 90 | pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5) |
ex 2921 44 | 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6) |
ex 2921 44 | esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7) |
ex 2924 21 | dietildifenilurea (CAS 85-98-3), dimetildifenilurea (CAS 611‑92‑7), metiletildifenilurea |
ex 2924 21 | N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603‑54‑3) |
ex 2924 21 | metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114‑72‑2) |
ex 2924 21 | etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544‑71‑4) |
ex 2931 90 | trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75‑24‑1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco o boro |
ex 2933 79 | N-metil-2-pirrolidinone, 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872‑50‑4) |
ex 3505 10 | nitroamido (CAS 9056-38-6) |
ex 3601 00 | Polvere nera |
3912 20 | nitrocellulosa (CAS 9004-70-0) |
ex 5402 11 | Materiali fibrosi o filamentosi non sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 1C010 o 1C210 OBDI5, destinati all’uso in strutture «composite», con modulo specifico di 3,18 × 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 × 104 m o più. |
ex 2805 30 | Nanomateriali, come segue:
Note Ai fini della presente autorizzazione, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
|
ex 2849 90 | Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 1C117 e 1C226 OBDI e nell’allegato 2, parte B, voce II.A1.013 o II.A1.017 della presente ordinanza, contenenti in peso più del 90 % di tungsteno. Nota 1 Ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi i fili. Nota 2 Ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici. |
ex 3901 20 | Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voce 1C010 o 1C210 OBDI, presentato in una delle forme seguenti:
|
C. Categoria 2 – Trattamento e lavorazione di materiali
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8482 10 | Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 2A001 e 2A101 OBDI:
Note tecniche
|
ex 8482 10 | Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad compreso a una distanza di 100 m, e componenti diverse da quelle specificate OBDI. Nota: le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci o corrispondenza. Nota tecnica: La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz. |
ex 8456 30 | Unità di «controllo numerico» per macchine utensili e macchine utensili «a controllo numerico», diverse da quelle specificate nell’OBDI:
Nota: Si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.
Nota: Si applica esclusivamente alle macchine utensili di tornitura.
|
ex 8207 19 | Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato:
Nota tecnica Non si applica ai sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari. |
Software appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato. | |
ex 8456 | Macchine utensili a controllo digitale aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8000 mm. |
D. Categoria 3 – Materiali elettronici
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 2827 39 | Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:
Nota Non si applica alle miscele chimiche contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate nella presente voce nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.
|
Software appositamente progettato per il collaudo, lo sviluppo o la produzione di circuiti stampati (PCB). | |
ex 8517 62 | Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dall’OBDI, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:
|
ex 8420 10 | Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:
|
8532 21 | Condensatori al tantalio |
8532 22 | Condensatori elettrolitici all’alluminio |
8532 24 | Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati |
ex 8536 69 | Spine di corrente, connettori, spine a jack, ponti, terminali, prese o adattatori, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
ex 8541 10 | Dispositivi a semiconduttore che rispettano la norma militare MIL‑STD‑750D o altre norme equivalenti. Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, i dispositivi a semiconduttore sono componenti elettronici che si basano sulle proprietà elettroniche di un materiale semiconduttore, ad esempio diodi, trasduttori, dispositivi fotosensibili, tiristori, diac, triac o transistor, compresi transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET), FET, FINFETs, IGBT. |
8541 60 | Cristalli piezoelettrici montati |
ex 8542 31 | Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC |
ex 8542 32 | Memorie a circuiti integrati, come segue:
|
ex 8542 33 | Amplificatori e dispositivi MMIC |
ex 8548 00 | Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili |
ex 9030 31 | Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare uno dei seguenti difetti di qualità:
|
E. Categoria 4 – Calcolatori
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8471 | Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro assiemi elettronici e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C) |
ex 8471 | Calcolatori digitali, comprendenti le apparecchiature per il trattamento del segnale o il miglioramento dell’immagine aventi una prestazione di picco adattata (APP) pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT) |
ex 8471 | Calcolatori ibridi e loro assiemi elettronici e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-digitali aventi le caratteristiche seguenti:
|
F. Categoria 5 – Telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8517 62 | Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per aeromobili |
G. Categoria 6 – Sensori e laser
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8506 | Celle primarie o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 °C) |
8525 83 | Apparecchi da ripresa per la visione notturna |
ex 8525 89 | Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri dell’allegato 2 parte 2 voce 6A003 lettera b numero 4 OBDI |
ex 8529 90 | Sensori ottici, come segue:
|
ex 9006 30 | Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea |
ex 9013 20 | Telemetri laser avionici |
ex 8506 | Celle primarie o batterie e componenti aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC) Note tecniche
|
ex 8526 10 | Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell’OBDI, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
ex 9015 80 | Magnetometri, sensori elettromagnetici superconduttori e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, per sensibilità (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.
|
ex 9015 80 | Gravimetri progettati o modificati per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell’OBDI, come segue:
|
Software diverso da quello specificato nell’OBDI appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione dei beni sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 6A002 e 6A003 OBDI, e radar, magnetometri e gravimetri per uso terrestre di cui alla categoria 6 della presente ordinanza. |
H. Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione
Codice SA | Designazione |
|---|---|
ex 8517 61 | Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex 8517 62 | Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per aeromobili |
ex 8517 71 | Antenne e riflettori di antenne per aeromobili |
ex 8517 71 | Attrezzature per sistemi di navigazione via satellite, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS |
ex 8526 10 | Radar per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e loro componenti appositamente progettati, fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione, di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea , di acquisizione del bersaglio , avioportato di allarme tempestivo |
ex 8526 91 | Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente progettati |
ex 8537 10 | Unità di controllo di volo (FCU) per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) |
ex 8543 70 | Registratori digitali di dati di volo Nota: non si applica ai registratori di dati di volo che soddisfano le caratteristiche seguenti:
|
ex 9014 20 | Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi |
I. Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione
Codice SA | Designazione |
|---|---|
8407 10 | Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili |
ex 8408 90 | Motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per aeromobili |
8409 10 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori per aeromobili |
ex 8411 11 | Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili e loro parti |
ex 8526 92 | Sistemi di terminazione del volo e loro componenti appositamente progettati. Nota: nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di terminazione del volo Note tecniche:
|
ex 8805 10 | Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per UAV |
ex 8501 | Servomotori per UAV |
ex 8805 10 | Apparecchi e dispositivi di lancio per UAV |
8806 21 | UAV e loro parti, diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri |
ex 8807 30 | Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per UAV |
ex 9031 20 | Apparecchiature di collaudo per materiale aerospaziale e propulsione, e loro componenti appositamente progettati, diverse da quelle specificate nell’OBDI. Nota: la presente autorizzazione comprende gli elementi seguenti, e i relativi software:
|
J. Categoria 10 – Tecnologie
Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.