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AS 2025 41

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,

visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 20152 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:

1 L’allegato 1a è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 6a3 è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 20254.

17 gennaio 2025

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 2a)

Beni e tecnologie che rientrano nell’ambito d’applicazione dei divieti di cui all’articolo 2a

A. Definizioni

Nel presente allegato s’intende per:

  • a. aeromobile: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante, rotore basculante o ala basculante;

  • b. circuito integrato monolitico a microonde (MMIC): circuito integrato monolitico che funziona a frequenze d’onda millimetriche o microonde;

  • c. cella primaria: cella che non è progettata per essere caricata da un’altra sorgente;

  • d. sistema di navigazione via satellite: sistema per calcolare la posizione dei ricevitori sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti, compresi i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS);

  • e. veicolo aereo senza equipaggio (UAV): aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

B. Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature

Codice SA

Designazione

Materiali energetici, come segue, e relative miscele:

ex 2812 90

difluoroammina (CAS 10405-27-3)

ex 2850 00
ex 2908 99
ex 3602 00

azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245‑44‑0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403‑82‑6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi

ex 2904 20

trinitronaftalina (CUS 90003)

ex 2904 20

tetranitronaftalina

ex 2904 20

trinitrossilene

ex 2904 20

2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7)

ex 2905 59

2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5)

ex 2908 99

picrato di ammonio (CAS 131-74-8)

ex 2909 30

trinitroanisolo (CAS 606-35-9)

ex 2916 12

etilesilacrilato (CAS 103-11-7)

ex 2917 19

diottimaleato (CAS 142-16-5)

ex 2920 90

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55‑63‑0)

ex 2920 90

etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7)

ex 2920 90

pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5)

ex 2921 44

4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6)

ex 2921 44

esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7)

ex 2924 21

dietildifenilurea (CAS 85-98-3), dimetildifenilurea (CAS 611‑92‑7), metiletildifenilurea

ex 2924 21

N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603‑54‑3)

ex 2924 21

metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114‑72‑2)

ex 2924 21

etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544‑71‑4)

ex 2931 90

trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75‑24‑1) e altri alchili pirofolici metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco o boro

ex 2933 79

N-metil-2-pirrolidinone, 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872‑50‑4)

ex 3505 10

nitroamido (CAS 9056-38-6)

ex 3601 00

Polvere nera

3912 20

nitrocellulosa (CAS 9004-70-0)

ex 5402 11
ex 5501 11
ex 5503 11
ex 6815 11
ex 6815 12
ex 6815 19
ex 7019 19

Materiali fibrosi o filamentosi non sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 1C010 o 1C210 OBDI5, destinati all’uso in strutture «composite», con modulo specifico di 3,18 × 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 × 104 m o più.

ex 2805 30
ex 2846 10
ex 2846 90
ex 5402 11
ex 5501 11
ex 5503 11
ex 6815 11
ex 6815 12
ex 6815 13
ex 6815 19
ex 7019 12
ex 7019 19

Nanomateriali, come segue:

  • a. nanomateriali semiconduttori;

  • b. nanomateriali a base di compositi; oppure

  • c. qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:

    1. nanotubi di carbonio;

    2. nanofibre di carbonio;

    3. fullereni;

    4. grafeni; oppure

    5. nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).

Note

Ai fini della presente autorizzazione, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

  1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l’1 % della distribuzione dimensionale numerica;

  2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm;

  3. ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m2/cm3, ad esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.

ex 2849 90
ex 8101 10
ex 8101 94
ex 8101 97
ex 8101 99

Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 1C117 e 1C226 OBDI e nell’allegato 2, parte B, voce II.A1.013 o II.A1.017 della presente ordinanza, contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.

Nota 1

Ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi i fili.

Nota 2

Ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.

ex 3901 20
ex 5402 39
ex 5402 49
ex 5402 59
ex 5402 69
ex 5404 90
ex 5407 20
ex 5501 90
ex 5503 90
ex 5506 90
ex 5601 30

Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voce 1C010 o 1C210 OBDI, presentato in una delle forme seguenti:

  • a. forme primarie;

  • b. filati o monofilamenti;

  • c. fasci di filamenti;

  • d. fasci di fibre (rovings);

  • e. fibre in fiocco o tagliate;

  • f. tessuti;

  • g. pasta o borre.

C. Categoria 2 – Trattamento e lavorazione di materiali

Codice SA

Designazione

ex 8482 10
ex 8482 20
ex 8482 30
ex 8482 40
ex 8482 50
ex 8482 80
ex 8482 91

Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 2A001 e 2A101 OBDI:

  • a. cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1. fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento superiori a 573 K (300 °C) con l’impiego di materiali speciali o di trattamenti termici speciali,

    2. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni «DN»;

  • b. cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fabbricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (metriche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, secondo le specifiche del fabbricante, sono appositamente progettati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori a 2,3 milioni «DN»,

    2. fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (–54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);

  • c. cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l’uso a temperature di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capacità di carico unitario superiore a 1 MPa;

  • d. sistemi di cuscinetti magnetici attivi;

  • e. cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fabbricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori a 219 K (–54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).

Note tecniche

  1. «DN» rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.

  2. Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l’arresto di un motore a turbina a gas.

ex 8482 10
ex 8526 10
ex 8526 92

Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad compreso a una distanza di 100 m, e componenti diverse da quelle specificate OBDI.

Nota: le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci o corrispondenza.

Nota tecnica:

La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.

ex 8456 30
ex 8457 10
ex 8457 20
ex 8457 30
ex 8458 11
ex 8458 91
ex 8459 10
ex 8459 31
ex 8459 51
ex 8459 61
ex 8460 12
ex 8460 22
ex 8460 23
ex 8460 24
ex 8537 10

Unità di «controllo numerico» per macchine utensili e macchine utensili «a controllo numerico», diverse da quelle specificate nell’OBDI:

  • a. unità di «controllo numerico» per macchine utensili:

    1. con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura,

    2. con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo migliore (minore) di 0,001 mm, oppure

    3. con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

  • b. schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1. interpolazione di più di quattro assi,

    2. capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell’utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l’operazione di lavorazione, per mezzo di:

      • − calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente, oppure

      • − controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo;

    3. capacità di ricevere ed elaborate dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

  • c. macchine utensili «a controllo numerico» che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:

    1. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura;

    2. accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili:

      • − migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica;

      • − migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici;

      • − migliore di 15 μm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; oppure

  • d. macchine utensili per l’asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali «compositi», come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:

    1. macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi una delle caratteristiche seguenti:

      • – uno o più «mandrini basculanti» di contornatura;

Nota: Si applica esclusivamente alle macchine utensili di rettifica o fresatura.

  • – «eccentricità» (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: Si applica esclusivamente alle macchine utensili di tornitura.

  1. macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.

ex 8207 19
ex 8207 20
ex 8207 50
ex 8207 60
ex 8207 90
ex 8466 10
ex 8466 20
ex 8466 30
ex 8466 93
ex 8537 10
ex 8538 90

Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato:

  • a. assiemi di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale («fuori rotondità») o assiale («eccentricità») in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

  • b. inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi le caratteristiche seguenti:

    1. in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione,

    2. raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi,

    3. ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);

  • c. circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di «controllo numerico», le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati nel presente allegato.

Nota tecnica

Non si applica ai sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.

Software appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione delle macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.

ex 8456
ex 8457
ex 8458
ex 8459
ex 8460

Macchine utensili a controllo digitale aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8000 mm.

D. Categoria 3 – Materiali elettronici

Codice SA

Designazione

ex 2827 39
ex 2833 40
ex 3824 99
ex 3919 10
ex 3919 90
ex 3921 90
ex 7410 11
ex 7410 21
ex 8534 00

Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:

  • a. substrati «compositi» per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (ad esempio FR‑4, FR‑2, FR‑6, CEM‑1, G‑10);

  • b. substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno dei materiali seguenti:

    1. alluminio,

    2. politetrafluoroetilene (PTFE),

    3. materiali ceramici (ad esempio allumina, ossido di titanio);

  • c. sostanze chimiche per fluido d’incisione:

    1. cloruro ferrico (CAS 7705-08-0),

    2. cloruro di rame (CAS 7447-39-4),

    3. ammonio persolfato (CAS 7727-54-0),

    4. persolfato di sodio (CAS 7775-27-1), oppure

    5. preparazioni chimiche appositamente progettate per l’incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse nei punti da 1 a 4;

Nota

Non si applica alle miscele chimiche contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate nella presente voce nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

  • d. fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 μm;

  • e. sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue:

    1. poliimmidi aromatiche,

    2. paryleni,

    3. benzociclobuteni (BCB), oppure

    4. polibenzossazoli.

Software appositamente progettato per il collaudo, lo sviluppo o la produzione di circuiti stampati (PCB).

ex 8517 62
ex 8517 71
ex 8517 79
ex 8525 50
ex 8526 92
ex 8529 10
ex 8543 70

Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dall’OBDI, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:

  • a. assumere il controllo e il comando di UAV;

  • b. deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di UAV;

  • c. utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dai droni per interferire con il loro funzionamento.

ex 8420 10
ex 8424 89
ex 8479 89
ex 8479 90
ex 8486 40
ex 8543 30

Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:

  • a. apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

  • b. apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;

  • c. apparecchiature fotoplotter;

  • d. apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;

  • e. camere a vuoto e presse a vuoto;

  • f. laminatoi a rullo;

  • g. apparecchiature di allineamento; oppure

  • h. apparecchiature di incisione.

8532 21

Condensatori al tantalio

8532 22

Condensatori elettrolitici all’alluminio

8532 24

Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati

ex 8536 69
ex 8536 90

Spine di corrente, connettori, spine a jack, ponti, terminali, prese o adattatori, aventi una delle caratteristiche seguenti:

  • a. qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (125 °C);

  • b. qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (–55 °C);

  • c. qualificati per funzionare nell’intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (–55 °C) a 398 K (125 °C).

ex 8541 10
ex 8541 21
ex 8541 29
ex 8541 30
ex 8541 49
ex 8541 51
ex 8541 59

Dispositivi a semiconduttore che rispettano la norma militare MIL‑STD‑750D o altre norme equivalenti.

Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, i dispositivi a semiconduttore sono componenti elettronici che si basano sulle proprietà elettroniche di un materiale semiconduttore, ad esempio diodi, trasduttori, dispositivi fotosensibili, tiristori, diac, triac o transistor, compresi transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET), FET, FINFETs, IGBT.

8541 60

Cristalli piezoelettrici montati

ex 8542 31
ex 8542 39

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC

ex 8542 32

Memorie a circuiti integrati, come segue:

  • a. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM) con capacità di memoria:

    1. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash, o

    2. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

      • − superiore a 1 Mbit per package,

      • − superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

  • b. memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) con capacità di memoria:

    1. superiore a 1 Mbit per package; o

    2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns.

ex 8542 33
ex 8543 70

Amplificatori e dispositivi MMIC

ex 8548 00

Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili

ex 9030 31
ex 9030 32
ex 9030 33
ex 9030 39
ex 9030 84
ex 9030 89
ex 9031 49
ex 9031 80

Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare uno dei seguenti difetti di qualità:

  • a. spaziatura, superficie, volume o altezza;

  • b. billboarding;

  • c. componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);

  • d. saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);

  • e. collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);

  • f. tombstoning;

  • g. circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacitanza, alimentazione, prestazioni della rete)

E. Categoria 4 – Calcolatori

Codice SA

Designazione

ex 8471

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro assiemi elettronici e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C)

ex 8471

Calcolatori digitali, comprendenti le apparecchiature per il trattamento del segnale o il miglioramento dell’immagine aventi una prestazione di picco adattata (APP) pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT)

ex 8471

Calcolatori ibridi e loro assiemi elettronici e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-digitali aventi le caratteristiche seguenti:

  • a. 32 canali o più; e

  • b. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.

F. Categoria 5 – Telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione

Codice SA

Designazione

ex 8517 62
ex 8517 69

Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per aeromobili

G. Categoria 6 – Sensori e laser

Codice SA

Designazione

ex 8506

Celle primarie o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 °C)

8525 83

Apparecchi da ripresa per la visione notturna

ex 8525 89
ex 9006 30

Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri dell’allegato 2 parte 2 voce 6A003 lettera b numero 4 OBDI

ex 8529 90
ex 8542 39
ex 9006 91
ex 9013 80
ex 9025 80
ex 9025 90
ex 9026 80
ex 9026 90
ex 9027 50
ex 9032 10

Sensori ottici, come segue:

  • a. tubi intensificatori d’immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:

    1. tubi intensificatori d’immagine aventi le caratteristiche seguenti:

      • – risposta di picco nella gamma di lunghezze d’onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1050 nm,

      • – una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell’immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm, e

      • – una delle caratteristiche seguenti:

      • 1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino,

      • 2. un fotocatodo GaAs o GaInAs;

    2. placche a microcanali appositamente progettate aventi le caratteristiche seguenti:

      • – 15 000 o più tubi cavi per placca, e

      • – spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm;

  • b. apparecchiature per l’immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all’infrarosso che incorporano tubi intensificatori d’immagine aventi le caratteristiche del tubo intensificatore d’immagine di cui alla presente autorizzazione.

ex 9006 30

Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea

ex 9013 20
ex 9013 80
ex 9013 90
ex 9015 10
ex 9015 80
ex 9015 90
ex 9031 80
ex 9031 90
ex 9033

Telemetri laser avionici

ex 8506

Celle primarie o batterie e componenti aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC)

Note tecniche

  1. Ai fini della presente autorizzazione, la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

  2. Ai fini della presente autorizzazione, per cella si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l’elemento costitutivo principale di una batteria.

  3. Ai fini della presente autorizzazione, per cella primaria si intende una cella che non è progettata per essere caricata da un’altra sorgente.

ex 8526 10
ex 8529 90
ex 9015 10
ex 90

Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell’OBDI, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

  • a. apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell’OBDI, e loro componenti appositamente progettati;

  • b. apparecchiature radar a laser oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) qualificate per impiego spaziale appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l’osservazione meteorologica;

  • c. sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi le caratteristiche seguenti:

    1. funzionanti a una frequenza di 94 GHz,

    2. potenza media di uscita inferiore a 20 mW,

    3. larghezza del fascio radar di 1 grado, e

    4. gamma di funzionamento uguale o superiore a 1500 m.

ex 9015 80
ex 9031 80

Magnetometri, sensori elettromagnetici superconduttori e loro componenti appositamente progettati, come segue:

  • a. magnetometri diversi da quelli specificati nell’OBDI aventi una sensibilità inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

Nota tecnica: ai fini della presente autorizzazione, per sensibilità (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.

  • b. sensori elettromagnetici superconduttori, componenti fabbricati a partire da materiali superconduttori:

    1. progettati per funzionare a temperature inferiori alla temperatura critica di almeno uno dei loro costituenti superconduttori (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi superconduttori a interferenza quantistica [SQUID]),

    2. progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno, e

    3. aventi una delle caratteristiche seguenti:

      • − dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell’elemento inferiore a 2 μm e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita

      • − progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a 1 × 106 quanti di flusso magnetico per secondo

      • − progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica

      • − aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.

ex 9015 80

Gravimetri progettati o modificati per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell’OBDI, come segue:

  • a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 μGal; oppure

  • b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).

Software diverso da quello specificato nell’OBDI appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione dei beni sottoposti ad autorizzazione nell’allegato 2, parte 2, voci 6A002 e 6A003 OBDI, e radar, magnetometri e gravimetri per uso terrestre di cui alla categoria 6 della presente ordinanza.

H. Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione

Codice SA

Designazione

ex 8517 61
ex 8526 92
ex 8537 10
ex 8543 70 90
ex 8807 30

Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex 8517 62
ex 8517 69

Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per aeromobili

ex 8517 71
ex 8529 10

Antenne e riflettori di antenne per aeromobili

ex 8517 71
ex 8526 10
ex 8526 91
ex 8526 92
ex 8529 10
ex 8529 90

Attrezzature per sistemi di navigazione via satellite, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS

ex 8526 10
ex 8529 90

Radar per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e loro componenti appositamente progettati, fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione, di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea , di acquisizione del bersaglio , avioportato di allarme tempestivo

ex 8526 91
ex 8529 90

Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente progettati

ex 8537 10
ex 8807 30

Unità di controllo di volo (FCU) per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ex 8543 70

Registratori digitali di dati di volo

Nota: non si applica ai registratori di dati di volo che soddisfano le caratteristiche seguenti:

  • a. omologati dalle autorità dell’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar; e

  • b. destinati ad aeromobili non militari per i quali le autorità dell’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar hanno rilasciato per l’aeromobile con quello specifico tipo di motore:

    1. una certificazione di tipo civile, oppure

    2. un documento equivalente riconosciuto dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO)

ex 9014 20
ex 9014 80
ex 9014 90

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi

I. Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione

Codice SA

Designazione

8407 10

Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili

ex 8408 90

Motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per aeromobili

8409 10

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori per aeromobili

ex 8411 11
ex 8411 12
ex 8411 21
ex 8411 22
ex 8411 91

Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili e loro parti

ex 8526 92
ex 8529 90

Sistemi di terminazione del volo e loro componenti appositamente progettati.

Nota: nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di terminazione del volo

Note tecniche:

  1. Ai fini della presente autorizzazione, la terminazione del volo può comportare la discesa controllata, l’autodistruzione o la detonazione della testata esplosiva per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.

  2. Ai fini della presente autorizzazione, i componenti comprendono equipaggiamento a terra e a bordo, attivatori di comandi, codificatori, unità di controllo per amplificatori, ricevitori per la verifica dei comandi, amplificatori, trasmettitori, decodificatori e ricevitori.

ex 8805 10

Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per UAV

ex 8501
ex 8807 30

Servomotori per UAV

ex 8805 10
ex 8807 30

Apparecchi e dispositivi di lancio per UAV

8806 21
8806 22
8806 23
8806 24
8806 29
8806 91
8806 92
8806 93
8806 94
8806 99
ex 8807 30

UAV e loro parti, diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri

ex 8807 30

Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per UAV

ex 9031 20
ex 9031 80

Apparecchiature di collaudo per materiale aerospaziale e propulsione, e loro componenti appositamente progettati, diverse da quelle specificate nell’OBDI.

Nota: la presente autorizzazione comprende gli elementi seguenti, e i relativi software:

  • banco di prova per rilascio del carico e altre strutture per simulare la separazione sicura dall’aeromobile o dal sistema di lancio;

  • camere a nebbia salina con determinati intervalli di temperatura e umidità per effettuare prove di ossidazione;

  • camere per test di resistenza ai funghi;

  • dispositivi per prove di accelerazione, prove d’urto e prove d’urto durante il trasporto;

  • camere di vibrazione con determinati intervalli di altitudine, temperatura e umidità;

  • camere per prove di decompressione esplosiva;

  • camere per prove di temperatura, umidità e radiazione solare;

  • dispositivi per la stima della radiazione solare catturata per prove di radiazione solare;

  • sistemi per prove di vibrazione sinusoidale, a campione e d’urto, combinabili con prove di altitudine, temperatura e umidità;

  • tavola vibrante per prove longitudinali e laterali combinata con camere climatiche;

  • camere di sovrapressione.

J. Categoria 10 – Tecnologie

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.