AS 2025 410
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 8 e 9Abrogati
Art. 10 cpv. 1bis, 4 e 51bis Abrogato4 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7 ai numeri SSID 200-12560 e 200-12565 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tali organizzazioni dopo aver stabilito che l’erogazione di tali averi o risorse è necessaria ai fini della cooperazione fra tali organizzazioni e organizzazioni o enti pubblici svizzeri nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo o della migrazione.5 La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 2ter, 3 e 4 d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 11–14Abrogati
Art. 16 lett. bÈ vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 7;
Art. 20 cpv. 11 Chiunque viola gli articoli 2, 2a, 6, 9a, 10, 16 o 17 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
Art. 20aIl contenuto dell’allegato 7 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
II
1 Gli allegati 6, 7a e 8 sono abrogati.
2 L’allegato 72 è modificato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 20 giugno 2025 alle ore 18.003.
20 giugno 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |