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AS 2025 419

AS 2025 419
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneNell’articolo 12a capoverso 1 «Calendario vaccinale 2024» è sostituito con «Calendario vaccinale 2025».

Art. 5 cpv. 1 lett. d1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 47 OAMal o delle organizzazioni di fisioterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:d. misure relative a un esame, una valutazione, una consulenza, un’istruzione, un coordinamento o un aumento dell’aderenza terapeutica secondo un approccio multifattoriale in caso di disturbi che comportano un moderato o alto rischio di caduta in persone a partire dai 65 anni, a condizione che le misure siano eseguite secondo il documento di Physioswiss del 5 agosto 2021 e dell’8 novembre 20212 «Manuale Procedura StopCadute Fisioterapia» o il documento della Lega svizzera contro il reumatismo del 28 febbraio 20253 «Piano di valutazione e consulenza a domicilio sul rischio di caduta».

Art. 6 cpv. 1 lett. c1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti autorizzati ai sensi dell’articolo 48 OAMal o dalle organizzazioni di ergoterapia autorizzate ai sensi dell’articolo 52a OAMal, sempreché:c. siano effettuate nell’ambito di un esame, di una valutazione, di una consulenza, di un’istruzione, di un coordinamento o di un aumento dell’aderenza terapeutica secondo un approccio multifattoriale in caso di disturbi che comportano un moderato o alto rischio di caduta in persone a partire dai 65 anni e a condizione che le misure siano eseguite secondo il documento dell’Associazione svizzera di ergoterapia dell’8 febbraio 2021 e del 5 maggio 20214 «Manuale Procedura StopCadute Ergoterapia» o il documento della Lega svizzera contro il reumatismo del 28 febbraio 20255 «Piano di valutazione e consulenza a domicilio sul rischio di caduta».

Art. 11a PrincipioL’assicurazione assume i costi delle prestazioni di diagnostica e di terapia neuropsicologiche effettuate previa prescrizione medica da neuropsicologi autorizzati ai sensi dell’articolo 50b OAMal o da organizzazioni di neuropsicologia autorizzate ai sensi dell’articolo 52d OAMal.

Art. 11abis Diagnostica neuropsicologicaPer le prestazioni diagnostiche, l’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di sei sedute. Per anno e paziente sono possibili solo due prescrizioni mediche.

Art. 11ater Terapia neuropsicologica1 Per le prestazioni terapeutiche, l’assicurazione assume i costi se:a. la prestazione serve al trattamento di disfunzioni cerebrali di origine organica;b. la terapia è prescritta da un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in neurologia, in medicina fisica e riabilitazione, in pediatria con formazione approfondita in neuropediatria, in psichiatria e psicoterapia, in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale o in medicina interna generale con formazione approfondita in geriatria.2 Il trattamento di disfunzioni cerebrali dovute a demenza o malattie psichiatriche è escluso dall’assunzione dei costi.3 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di 30 sedute di terapia. È fatto salvo il capoverso 5.4 Prima del termine delle sedute prescritte, il neuropsicologo redige un rapporto all’attenzione del medico prescrivente.5 Se la terapia dev’essere continuata a carico dell’assicurazione dopo 30 sedute, si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 3b. Il rapporto con la proposta di proseguire la terapia è presentato dal medico prescrivente.

Art. 11b cpv. 1 lett. a1 L’assicurazione assume i costi delle prestazioni della psicoterapia praticata da psicologi e delle relative prestazioni di coordinamento fornite dagli psicologi psicoterapeuti secondo gli articoli 46 e 50c OAMal o dalle organizzazioni di psicologi psicoterapeuti secondo l’articolo 52d OAMal se sono rispettati i principi di cui all’articolo 2 e le prestazioni sono fornite come segue:a. su prescrizione di un medico con un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto in medicina interna generale, in psichiatria e psicoterapia, in psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale o in pediatria o di un medico con formazione interdisciplinare approfondita in medicina psicosomatica e psicosociale dell’Accademia Svizzera di Medicina Psicosomatica e Psicosociale (ASMPP);

Art. 12a cpv. 1 lett. a–d, f, g, i, l–n, p e r nonché cpv. 41 L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura Condizione a. Vaccinazione e richiami contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Vaccinazioni di base e di richiamo nonché vaccinazioni per le donne incinte per la protezione transplacentare dei neonati secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2025» (Calendario vaccinale 2025)6 curato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). b. Vaccinazione contro l’Haemophilus influenzae Come vaccinazione di base secondo il Calendario vaccinale 2025 per i bambini fino al compimento dei 5 anni. c. Vaccinazione contro l’influenza Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni, per le donne incinte e per le persone a partire dai 65 anni secondo il Calendario vaccinale 2025. d. Vaccinazione contro l’epatite B Secondo il Calendario vaccinale 2025: come vaccinazione di base per le persone fino al compimento dei 16 anni; ecome vaccinazione per le persone con un elevato rischio di complicazioni e per le persone con un elevato rischio di esposizione o di trasmissione.Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. f. Vaccinazione contro gli pneumococchi Come vaccinazione di base secondo il Calendario vaccinale 2025. Come vaccinazione complementare secondo il Calendario vaccinale 2025 con una dose unica di vaccino polisaccaridico coniugato per le persone a partire dai 65 anni. Come vaccinazione per le persone con maggiore rischio d’infezione invasiva secondo il Calendario vaccinale 2025, ma solo per i bambini fino al compimento dei 6 anni e per le persone a partire dai 65 anni. g. Vaccinazione contro i meningococchi (sierogruppi ACWY e B) Come vaccinazione complementare secondo il Calendario vaccinale 2025. Come vaccinazione per le persone con maggiore rischio di malattia e per la profilassi post-esposizione secondo il Calendario vaccinale 2025. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. i. Vaccinazione contro l’encefalite da zecca (FSME) Secondo il Calendario vaccinale 2025 per le persone a partire dai 3 anni (in singoli casi a partire da 1 anno) che soggiornano almeno temporaneamente in regioni a rischio. Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall’assicurazione. l. Vaccinazione contro l’epatite A Secondo il Calendario vaccinale 2025 per le persone con un elevato rischio di esposizione e di complicazioni. Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall’esposizione. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. m. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione in seguito a esposizione a un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia secondo il Calendario vaccinale 2025. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. n. Vaccinazione contro la COVID‑19 Secondo il Calendario vaccinale 2025:– per le persone a partire dai 65 anni;– per le donne incinte; e– per le persone a partire dai 6 mesi con immunodeficienza grave.Per le persone particolarmente a rischio a partire dai 16 anni secondo l’elenco riportato nel documento «Categorie di persone particolarmente a rischio» del 2 ottobre 20237.Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età e la relativa indicazione. p. Vaccinazione contro mpox Per persone con un elevato rischio di esposizione secondo il documento «Quadro analitico e raccomandazioni per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie» dell’UFSP e della CFV del 1° settembre 20228. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. L’assicurazione assume un contributo di 100 franchi per ogni dose di vaccino. L’assunzione dei costi è in fase di valutazione fino al 31 dicembre 2025. r. Vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) Per le donne incinte tra la 32a e la 36a settimana di gravidanza ai fini dell’immunizzazione transplacentare del neonato con data di nascita prevista nel periodo tra ottobre e marzo. 4 Per le vaccinazioni profilattiche di cui al capoverso 1 e le consulenze vaccinali di cui al capoverso 2 non è riscossa nessuna franchigia se le prestazioni sono effettuate nel quadro di programmi di prevenzione su scala nazionale.

Art. 12b lett. e e gL’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura Condizione e. Mastectomia e/o annessectomia
profilattica Per le portatrici di mutazioni o delezioni del gene con un rischio di cancro al seno e/o di cancro dell’ovaia molto elevato, o per le donne con rischio individuale comparabile. La condizione per l’assunzione dei costi è una consulenza genetica secondo l’articolo 12d lettera f. Oltre alla predisposizione genetica, occorre prendere in considerazione l’età della persona oggetto della consulenza nonché eventuali malattie tumorali già insorte in essa o nei suoi familiari di primo o di secondo grado. Indicazione adattata al rischio e all’età secondo il documento di riferimento «Rischio familiare molto elevato di cancro al seno e dell’ovaia» dell’UFSP del 10 novembre 20239. g. Anticorpi monoclonali per la profilassi dell’RSV Con un anticorpo monoclonale umanizzato.1. Indicazione per tutti i bambini fino a 1 anno e per i bambini fino ai 2 anni con maggiore rischio di malattia grave da RSV secondo le raccomandazioni «Consensus statement / recommendation on the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) infections with the monoclonal antibody Nirsevimab (Beyfortus®)» del gruppo di lavoro interdisciplinare Nirsevimab composto da membri di Pediatria Svizzera, di Kinderärzte Schweiz, del Gruppo malattie infettive pediatriche della Svizzera (Pediatric Infectious disease Group of Switzerland, PIGS), della Società svizzera di neonatologia (SSN), della Società svizzera di pneumologia pediatrica (SSPP), della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), della Società svizzera di neuropediatria, della CFV e dell’UFSP, del gennaio 202410.I costi della vaccinazione preventiva della madre contro l’RSV ai fini dell’immunizzazione passiva del neonato non sono assunti dall’assicurazione, eccetto quando:la nascita avviene entro 14 giorni dalla somministrazione del vaccino;si verifica un parto prematuro prima della 37a settimana di età gestazionale;sussistono motivi di ordine medico per la madre o per il neonato, come un’immunosoppressione materna, infezioni da HIV con carica virale non soppressa, una nota allergia materna a un componente del vaccino, un rischio di perdita dell’immunità umorale (in seguito a bypass cardiopolmonare, a ossigenazione extracorporea a membrana o a plasmaferesi) o una comorbilità che secondo il medico specialista curante comporta il rischio di contrarre una malattia da RSV potenzialmente letale.2. Indicazione secondo le raccomandazioni «Dichiarazione di consenso e raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale (RSV) con l’anticorpo monoclonale umanizzato palivizumab (Synagis®) (aggiornamento 2016)»11 del gruppo di lavoro interdisciplinare composto da membri del PIGS, della SSPP, della Società svizzera di cardiologia pediatrica (SSCP) e della SSN.Per i bambini nati prematuri e affetti da displasia broncopolmonare: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in neonatologia (programma di perfezionamento del 1° luglio 2015, riveduto il 17 giugno 202112) o pneumologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 201613).Per i bambini affetti da vizio cardiaco congenito emodinamicamente significativo: indicazione da parte di un medico specializzato in pediatria con formazione approfondita in cardiologia pediatrica (programma di perfezionamento del 1° luglio 2004, riveduto il 16 giugno 201614).

Art. 12e lett. dL’assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura Condizione d. Individuazione precoce del carcinoma del colon Persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni.Metodi d’esame:– identificazione di sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA), colonscopia in caso di esito positivo; oppure– colonscopia, ogni dieci anni.Se l’esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, del Ticino, di Uri, Vaud o del Vallese, per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

II

Gli allegati 1–415 sono modificati.

III

1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 L’articolo 12a capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2026.

3 Gli articoli 5 capoverso 1 lettera d e 6 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il 1° luglio 2026.

4 Gli articoli 11a–11ater entrano in vigore il 1° gennaio 2027.

4 giugno 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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