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AS 2025 422

Regolamento d’esecuzione comune all’Atto del 1999 e all’Atto del 1960 relativi all’Accordo dell’Aja

Modificazioni del regolamento d’esecuzione comune

Traduzione

I

Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il 3 ottobre 2007
Entrate in vigore il 1° gennaio 2008

Capitolo 2 Domanda internazionale e registrazione internazionale

Regola 12 Emolumenti relativi alla domanda internazionale1) [Emolumenti prescritti]a) Chi presenta una domanda internazionale deve pagare i seguenti emolumenti:i) un emolumento di base;ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) dell’Atto del 1999 o dalla regola 36.1), il cui livello dipende dalla dichiarazione di cui alla lettera c); iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) dell’Atto del 1999 o dalla regola 36.1); iv) un emolumento di pubblicazione.b) Il livello dell’emolumento di designazione standard di cui alla lettera a)ii) è il seguente:i) per le parti contraenti il cui Ufficio non procede a un esame materiale: livello uno; ii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale che non è un esame della novità: livello due;iii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale, ivi incluso un esame d’ufficio della novità o un esame della novità in caso di opposizione da parte di terzi: livello tre. c) i) Ogni parte contraente abilitata dalla propria legislazione ad applicare i livelli due o tre di cui alla lettera b) può notificare il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione. Nella dichiarazione, una parte contraente può altresì precisare che opta per l’applicazione del livello due, anche se la propria legislazione la abilita ad applicare il livello tre.ii) Ogni dichiarazione di cui al punto i) ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore indicatavi. Può altresì essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale; in tal caso, il ritiro ha effetto dopo un mese dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In assenza di una tale dichiarazione oppure se la dichiarazione è stata ritirata, il livello uno è considerato applicabile all’emolumento di designazione standard per la parte contraente in questione.

I. Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall’Atto del 1960 o dall’Atto del 1999

Franchi svizzeri

  1. Tassa di pubblicazione1*

  • [tab] […]

  • 2.2 Per ogni pagina supplementare sulla quale sono presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta)

150.–

  • 2.3 Abrogato

  • [tab] […]

  1. Tassa di designazione individuale (l’importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata)2***

II

Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja l’11 ottobre 2016
Entrate in vigore il 1° aprile 2023

Capitolo 2 Domanda internazionale e registrazione internazionale

Regola 14 Esame dell’Ufficio internazionale1) [Termine per correggere le irregolarità]a) Se, al momento della ricezione, l’Ufficio internazionale constata che la domanda internazionale non soddisfa le condizioni necessarie, invita il depositario a correggere le irregolarità entro un termine di tre mesi a partire dalla data dell’invito da parte dell’Ufficio internazionale.b) In deroga alla lettera a), se l’importo degli emolumenti riscossi al momento della ricezione della domanda internazionale è inferiore all’importo corrispondente all’emolumento di base per un disegno o modello, l’Ufficio internazionale può innanzitutto invitare il depositario a pagare almeno l’importo corrispondente all’emolumento di base per un disegno o modello entro un termine di due mesi a partire dalla data dell’invito da parte dell’Ufficio internazionale.

III

Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il17 luglio 2024
Entrate in vigore il 1° gennaio 2025

TitoloRegolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra (1999)
relativo all’Accordo dell’Aja concernente
la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali