AS 2025 427
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:
Art. 31e cpv. 55 La profondità minima del contrassegno è di 0,0762 mm.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 22 luglio 2025.
25 giugno 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |