Il compenso alle autorità d’esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con l’esecuzione della legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante e dell’OTTP ammonta, per ogni veicolo a motore e rimorchio con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t, a:
a. per i primi 2000 veicoli: 24 franchi;
b. per tutti gli altri veicoli: 12 franchi.
Sono determinanti i veicoli a motore e i rimorchi che secondo il Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono immatricolati nel Cantone interessato il 30 settembre dell’anno per il quale viene concesso il compenso.