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AS 2025 429

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20242,

decreta:

I

La legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1bis1bis Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 situati all’interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi:a. situati all’interno di un sito caratteristico d’importanza nazionale o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s’intende realizzarli nelle loro immediate vicinanze; ob. situati all’interno di un biotopo d’importanza nazionale, regionale o locale.

Art. 25e Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024Le procedure in cui l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione ha deciso sulla domanda di costruzione prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 sono portate a termine secondo il diritto anteriore.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi