AS 2025 438
Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale
Emendamenti alla Convenzione
Adottati dall’Assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale il 7 novembre 1991
Entrati in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2008
Traduzione
Art. 11Sostituire il testo dell’articolo 11 con il seguente:L’Organizzazione comprende un’Assemblea, un Consiglio, un Comitato per la sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato per la protezione dell’ambiente marino, un Comitato per la cooperazione tecnica, un Comitato per la semplificazione delle formalità e gli organi ausiliari che l’Organizzazione ritenesse necessario istituire, come anche un Segretariato.
Art. 15Sostituire il testo della lettera 1) con il seguente:l) decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata all’adozione di convenzioni internazionali o di emendamenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato per la sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica, dal Comitato per la semplificazione delle formalità o da altri organi dell’Organizzazione;
Art. 21Sostituire il testo dell’articolo con il seguente:a) Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e le previsioni di bilancio approntato dal Segretario generale alla luce delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica, del Comitato per la semplificazione delle formalità e di altri organi dell’Organizzazione e ne tiene conto per allestire e sottoporre all’Assemblea il programma di lavoro e il bilancio preventivo dell’Organizzazione, considerando l’interesse generale e le priorità dell’Organizzazione.b) Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e del Comitato per la semplificazione delle formalità, come anche di altri organi dell’Organizzazione. Li trasmette all’Assemblea e, se essa non è in sessione, ai Membri per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.c) Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, 43 e 48 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il Comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell’ambiente marino, il Comitato per la cooperazione tecnica o il Comitato per la semplificazione delle formalità, secondo i casi.
Art. 25Sostituire il testo della lettera b) con il seguente:b) Tenuto conto delle disposizioni della Parte XVI e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi comitati in virtù degli articoli 28, 33, 38, 43 e 48, il Consiglio assicura, tra le sessioni dell’Assemblea, le relazioni con le altre organizzazioni.
Parte XI
Inserire il nuovo testo qui di seguito:
Comitato per la semplificazione delle formalità
Art. 47Il Comitato per la semplificazione delle formalità è composto da tutti i membri.
Art. 48Il Comitato per la semplificazione delle formalità esamina tutte le questioni che rientrano nella competenza dell’Organizzazione nel campo della semplificazione delle formalità legate al traffico marittimo internazionale, in particolare:a) svolge le funzioni conferite o suscettibili di essere conferite all’Organizzazione ai sensi o in virtù delle convenzioni internazionali volte ad agevolare il traffico marittimo internazionale, in particolare per quanto riguarda l’adozione e la modifica di misure o di altre disposizioni, conformemente alle disposizioni di dette convenzioni;b) tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il Comitato per la semplificazione delle formalità, su richiesta dell’Assemblea e del Consiglio o qualora esso stesso reputi utile tale azione nell’interesse del proprio lavoro, mantiene con altri organismi relazioni strette atte a promuovere gli scopi dell’Organizzazione.
Art. 49Il Comitato per la semplificazione delle formalità sottopone al Consiglio:a) le raccomandazioni e le direttive che ha elaborato;b) il rapporto circa il lavoro che ha svolto a partire dalla precedente sessione del Consiglio.
Art. 50Il Comitato per la semplificazione delle formalità si riunisce almeno una volta all’anno. Esso nomina l’Ufficio una volta l’anno e adotta il suo regolamento interno.
Art. 51Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 47, il Comitato per la semplificazione delle formalità, allorché esercita le funzioni a esso conferite da o ai sensi di una convenzione internazionale o un qualsiasi altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.
Art. 56 (rinumerato come art. 61)Sostituire il testo dell’articolo con il seguente:Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione entro il termine di un anno dalla data di scadenza non ha diritto di voto né all’Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al Comitato per la protezione dell’ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica, né al Comitato per la semplificazione delle formalità; l’Assemblea, se lo auspica, può tuttavia derogare a queste disposizioni.
Art. 57 (rinumerato come articolo 62)Sostituire il testo dell’articolo con il seguente:Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all’Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell’ambiente marino, al Comitato per la cooperazione tecnica o al Comitato per la semplificazione delle formalità non dispone altrimenti, il voto in questi organi è retto dalle disposizioni seguenti:a) ogni Membro dispone di un voto;b) le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, a una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti;c) per la presente Convenzione, l’espressione «Membri presenti e votanti» significa Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo. I Membri che si astengono sono considerati «Membri non votanti».
Emendamenti corrispondenti
Art. 5, 6 e 7Sostituire i riferimenti all’articolo 71 con riferimenti all’articolo 76.
Art. 8Sostituire il riferimento all’articolo 72 con un riferimento all’articolo 77.
Art. 15Alla lettera g), sostituire il riferimento alla Parte XII con un riferimento alla Parte XIII.
Art. 25Alla lettera a), sostituire il riferimento alla Parte XV con un riferimento alla Parte XVI.
Parti da XI a XX
Rinumerare le Parti da XI a XX in Parti da XII a XXI.
Art. da 47 a 77Rinumerare gli articoli da 47 a 77 in articoli da 52 a 82.
Art. 66 (rinumerato come articolo 71)Sostituire il riferimento all’articolo 73 con un riferimento all’articolo 78.
Allegato II
Nel sottotitolo, sostituire il riferimento all’articolo 65 con un riferimento all’articolo 70.
Art. 67 e 68 (rinumerati rispettivamente come art. 72 e 73)Sostituire i riferimenti all’articolo 66 con riferimenti all’articolo 71.
Art. 70 (rinumerato come art. 75)Sostituire il riferimento all’articolo 69 con un riferimento all’articolo 74.
Art. 72 (rinumerato come art. 77)Alla lettera d), sostituire il riferimento all’articolo 71 con un riferimento all’articolo 76.
Art. 73 (rinumerato come art. 78)Alla lettera b), sostituire il riferimento all’articolo 72 con un riferimento all’articolo 77.
Art. 74 (rinumerato come articolo 79)Sostituire il riferimento all’articolo 71 con un riferimento all’articolo 76.