Lexipedia

AS 2025 449

Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 3 Monumenti culturaliSono considerati monumenti culturali secondo l’articolo 12 capoverso 1bis lettera a LPN:a. i beni culturali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 29 ottobre 20142 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza;b. i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale elencati in inventari diversi dall’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale che la Confederazione compila e gestisce in virtù della LPN;c. i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell’articolo 13 LPN.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio | Lexipedia | Lexipedia