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AS 2025 453

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «Idroclorofluorocarburi volatili (HCFC)» è sostituito con «Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)».

Art. 4 cpv. 1 lett. g e 21 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:g. le misure da adottare in caso d’interruzione dell’esercizio degli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi.2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

Art. 6 cpv. 1 lett. b1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:b. gli impianti per il trattamento dei rifiuti edili e gli impianti per il trattamento dei rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;

Art. 20, rubrica, e cpv. 1 e 3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese1 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, il materiale di scavo dei binari e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.3 Abrogato

Art. 24 cpv. 1 1 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili rifiuti urbani misti o rifiuti urbani misti raccolti e separati a posteriori. I residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti separatamente e che non possono essere riciclati come materiale, possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di cemento e di calcestruzzo.

Art. 27 cpv. 1 lett. e1 I detentori di impianti per i rifiuti devono:e. tenere un elenco delle quantità di rifiuti smaltite, indicandone l’origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30;

Art. 32 cpv. 2 lett. h 2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:h. in caso d’interruzione dell’approvvigionamento con mezzi d’esercizio necessari, sia disponibile una riserva per garantire l’esercizio ordinario per almeno due mesi.

Art. 54 cpv. 2 2 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. Su richiesta, l’UFAM può concedere deroghe al Cantone e ai gestori per gli impianti che saranno disattivati entro il 31 dicembre 2035.

II

Gli allegati 1, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Categorie di rifiuti

La voce con il codice «7304» è stralciata.

(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 3.1 lett. h3.1 Nella macinazione di clinker di cemento e nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo possono essere utilizzati come costituenti secondari o aggiunte minerali i seguenti rifiuti:h. il calcestruzzo di demolizione e il materiale di demolizione non separato e le loro frazioni riciclabili.

(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

N. 5.1 lett. bConcerne soltanto il testo francese