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AS 2025 454

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e2 Sono esentati dall’obbligo d’autorizzazione:e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti, pile portatili oppure altri rifiuti soggetti a controllo.

Art. 15 cpv. 1bis1bis I Cantoni possono prevedere che, in deroga al capoverso 1, le autorità cantonali siano competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato dal loro Cantone nella regione di confine. In tal caso, gli articoli 15–21 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione cantonale.

Art. 17 lett. c n. 1, 4 e 5 nonché lett. d n. 2, 2bis e 4L’UFAM autorizza l’esportazione se:c. lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l’esportazione nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:1. rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica,4. rifiuti edili combustibili non selezionati e relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica,5. rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche come pure scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno;d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’esportazione di:2. scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti combustibili, importati e non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,2bis scorie dell’incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,4. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 29 cpv. 11 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 5 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.

Art. 31 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/20062.

Inserire dopo il titolo del capitolo 4

Art. 36a Autorità competente e corrispondente per la Convenzione di BasileaL’UFAM è l’autorità competente e il corrispondente di cui all’articolo 5 della Convenzione di Basilea.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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