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AS 2025 460

Legge federale
sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Svizzera e quelle degli altri Stati Schengen
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
in esecuzione della direttiva (UE) 2023/9772;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20243,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente legge disciplina le condizioni e le modalità dello scambio di informazioni disponibili tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle di altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Si applica:

  • a. alla trasmissione di informazioni su richiesta;

  • b. alla trasmissione di informazioni di propria iniziativa.

Sono fatti salvi:

  • a. Legge del 20 marzo 19814 sull’assistenza in materia penale;

  • b. le convenzioni internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale;

  • c. gli accordi con l’Unione europea che prevedono espressamente lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale sulla base di altri atti giuridici dell’UE.

La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali che prevedono lo scambio di informazioni tra autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  • a. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen; gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1;

  • b. autorità di perseguimento penale: autorità legittimate dal diritto nazionale a esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per prevenire, accertare e perseguire reati;

  • c. autorità di perseguimento penale designate: autorità di perseguimento penale di altri Stati Schengen legittimate dal loro diritto nazionale a presentare richieste di informazioni direttamente al punto di contatto nazionale secondo l’articolo 6;

  • d. informazioni disponibili: tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono importanti per le autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati e che:

    1. sono registrati in sistemi di informazione ai quali il punto di contatto nazionale può accedere direttamente (disponibili direttamente), o

    2. possono essere acquisiti dal punto di contatto nazionale o da un’autorità di perseguimento penale presso autorità di perseguimento penale, altre autorità o privati senza ricorso alla coercizione processuale (disponibili indirettamente).

Art. 3 Punto di contatto nazionale

Lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge si svolge esclusivamente per il tramite del punto di contatto nazionale.

Quale punto di contatto nazionale, la Centrale operativa e d’allarme di fedpol (COA fedpol) assolve i compiti seguenti:

  • a. riceve e valuta le richieste di informazioni;

  • b. richiede chiarimenti o precisazioni in merito alle richieste di informazioni;

  • c. inoltra le richieste di informazioni alle autorità di perseguimento penale competenti e coordina il trattamento di tali richieste;

  • d. trasmette informazioni agli Stati Schengen su richiesta o di propria iniziativa;

  • e. rifiuta la trasmissione di informazioni a Stati Schengen;

  • f. allestisce statistiche secondo l’articolo 15.

La COA fedpol utilizza l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per scambiare informazioni con il punto di contatto, con le autorità di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen o con Europol.

Può servirsi di un altro canale di comunicazione sicuro se l’urgenza della trasmissione di informazioni, la necessità di coinvolgere Stati terzi od organizzazioni internazionali oppure un incidente tecnico od operativo imprevisto lo richiede.

Art. 4 Protezione dei dati

La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge presuppone che questi siano esatti, completi e aggiornati.

Essa è limitata alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2.

Per il rimanente, il trattamento di informazioni è retto dagli articoli 349a–349h del Codice penale (CP)5.

Art. 5 Sicurezza delle informazioni

La COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti provvedono affinché il trattamento di informazioni classificate provenienti da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati rispetti la classificazione del diritto svizzero corrispondente o equivalente al livello di classificazione della richiesta interessata.

Sezione 2 Trasmissione di informazioni su richiesta

Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen

Le richieste da parte di altri Stati Schengen relative alla trasmissione di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati sono indirizzate alla COA fedpol.

Le richieste di informazioni sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contengono le indicazioni seguenti:

  • a. l’autorità richiedente;

  • b. le informazioni richieste;

  • c. lo scopo per il quale sono richieste le informazioni;

  • d. una descrizione dei fatti alla base del reato in questione;

  • e. i motivi oggettivi in base ai quali si presume che le autorità di perseguimento penale dispongano delle informazioni richieste;

  • f. una spiegazione del legame tra lo scopo della richiesta di informazioni e ogni persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le informazioni;

  • g. se del caso, i motivi per i quali la richiesta è ritenuta urgente; una richiesta è considerata urgente se:

    1. le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica,

    2. le informazioni sono necessarie per prevenire una minaccia imminente alla vita o all’integrità fisica di una persona,

    3. le informazioni sono necessarie per pronunciare una decisione che può comportare il mantenimento di misure restrittive equivalenti alla privazione della libertà, o

    4. riguarda informazioni importanti per la prevenzione, l’accertamento e il perseguimento di reati e la rilevanza delle informazioni è direttamente minacciata se queste ultime non sono comunicate immediatamente;

  • h. eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta.

Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono adempiute o se il contenuto della richiesta necessita di chiarimenti, la COA fedpol lo comunica tempestivamente per scritto al punto di contatto nazionale richiedente o all’autorità di perseguimento penale designata dando l’opportunità di completare la richiesta.

Art. 7 Risposta

La COA fedpol risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le è stata presentata; richiama l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

Se rifiuta la richiesta, la COA fedpol informa l’autorità richiedente del motivo del rifiuto entro il termine fissato dall’articolo 9.

Nel rispondere alla richiesta di un’autorità di perseguimento penale designata, la COA fedpol trasmette una copia delle informazioni anche al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen richiedente, sempre che ciò non comprometta un’indagine altamente sensibile o la sicurezza di una persona.

Art. 8 Motivi di rifiuto

Lo scambio di informazioni è rifiutato se:

  • a. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 2;

  • b. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;

  • c. le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati;

  • d. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di compromettere il buon esito di un’indagine in corso o la sicurezza di una persona;

  • e. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di danneggiare indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;

  • f. i dati personali richiesti non corrispondono alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2;

  • g. le informazioni richieste sono destinate a essere utilizzate come prove dinanzi a un’autorità giudiziaria;

  • h. la richiesta riguarda un reato che secondo il diritto svizzero è passibile di una pena detentiva massima di un anno;

  • i. la richiesta riguarda un reato che non è considerato tale dal diritto svizzero;

  • j. le informazioni richieste sono state ottenute inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo che non ha acconsentito alla loro comunicazione; è fatto salvo l’articolo 349d capoverso 2 CP6;

  • k. l’accesso alle informazioni e la loro trasmissione necessitano dell’autorizzazione di un’autorità giudiziaria e questa l’ha negata;

  • l. le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate;

  • m. le informazioni richieste sono state raccolte o devono essere nuovamente acquisite tramite la coercizione processuale oppure sono protette dal diritto nazionale;

  • n. le informazioni richieste non sono a disposizione delle autorità di perseguimento penale.

Se il motivo del rifiuto riguarda soltanto una parte delle informazioni richieste, le altre informazioni sono trasmesse entro il termine previsto.

Art. 9 Termini

Se le informazioni richieste sono disponibili direttamente (art. 2 lett. d n. 1), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:

  • a. otto ore per le richieste urgenti;

  • b. sette giorni per le richieste non urgenti.

Se le informazioni richieste sono disponibili soltanto indirettamente (art. 2 lett. d n. 2), occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti a decorrere dalla sua ricezione:

  • a. tre giorni per le richieste urgenti;

  • b. sette giorni per le richieste non urgenti.

Se sono richiesti complementi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, il termine resta sospeso fino alla loro ricezione.

Si può derogare ai termini summenzionati se lo scambio di informazioni necessita dell’autorizzazione di un’autorità giudiziaria. La COA fedpol o l’autorità di perseguimento penale competente richiede d’ufficio tale autorizzazione e informa del ritardo lo Stato Schengen richiedente.

Art. 10 Acquisizione di informazioni

Le autorità di perseguimento penale competenti comunicano alla COA fedpol, su richiesta, le informazioni disponibili che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla richiesta di un altro Stato Schengen.

A tal fine, la COA fedpol trasmette alle autorità di perseguimento penale competenti il contenuto integrale della richiesta e fissa loro un congruo termine per la trasmissione delle informazioni disponibili.

Se la richiesta dello Stato Schengen riguarda informazioni disponibili che non si riferiscono a reati sottoposti alla giurisdizione federale e che non sono trattate secondo l’articolo 306 del Codice di procedura penale (CPP)7, le autorità cantonali di perseguimento penale competenti le trasmettono alla COA fedpol, qualora il diritto cantonale lo preveda.

Art. 11 Richieste svizzere

Per il tramite della COA fedpol, le autorità svizzere di perseguimento penale chiedono agli altri Stati Schengen di trasmettere le informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

La richiesta è redatta in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese e contiene le indicazioni necessarie di cui all’articolo 6 capoverso 2.

La COA fedpol verifica se la richiesta soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2. In caso contrario ne informa l’autorità di perseguimento penale richiedente dandole l’opportunità di completare la richiesta. Se le condizioni sono soddisfatte, trasmette la richiesta al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato.

Essa trasmette le informazioni ricevute dallo Stato Schengen all’autorità di perseguimento penale richiedente, richiamandone l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

Sezione 3 Trasmissione di informazioni di propria iniziativa

Art. 12 Trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen

Le autorità svizzere di perseguimento penale possono trasmettere di propria iniziativa le informazioni disponibili alle autorità di perseguimento penale competenti degli altri Stati Schengen, se hanno motivo di ritenere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

Esse trasmettono le informazioni disponibili se hanno motivo di ritenere che possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento dei reati di cui all’allegato 3.

La trasmissione di informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esclusa se sussiste uno dei motivi di cui all’articolo 8 capoverso 1.

Le autorità di perseguimento penale forniscono alla COA fedpol le informazioni previste affinché le trasmetta al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato, se riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o se sono trattate secondo l’articolo 306 CPP8. Negli altri casi trasmettono le informazioni alla COA fedpol se il diritto cantonale lo prevede.

La COA fedpol verifica che:

  • a. le informazioni siano redatte in una lingua stabilita dallo Stato Schengen interessato o in inglese;

  • b. esse soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2; e

  • c. non sussista alcun motivo di rifiuto ai sensi del capoverso 3.

Se le condizioni di cui al capoverso 5 sono soddisfatte, trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato richiamandone obbligatoriamente l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

Art. 13 Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen

La COA fedpol inoltra alle autorità svizzere di perseguimento penale interessate le informazioni che le sono state trasmesse di propria iniziativa da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati.

Richiama obbligatoriamente l’attenzione delle autorità di perseguimento penale su eventuali restrizioni all’utilizzo di tali informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto.

Sezione 4 Trattamento dei dati e statistiche

Art. 14 Trattamento dei dati

Per l’adempimento dei compiti assegnatele dalla presente legge, la COA fedpol può trattare dati personali di cui all’allegato 2, compresi i dati degni di particolare protezione concernenti persone fisiche e giuridiche.

Art. 15 Statistiche

La COA fedpol allestisce ogni anno statistiche che riportano il numero di:

  • a. richieste di informazioni presentate;

  • b. richieste di informazioni che hanno ricevuto risposta, suddivise in richieste urgenti e non urgenti e secondo gli Stati Schengen richiedenti;

  • c. richieste di informazioni rifiutate, suddivise secondo gli Stati Schengen richiedenti e i motivi di rifiuto;

  • d. casi in cui si è derogato ai termini fissati dall’articolo 9 a causa di un’autorizzazione necessaria da parte di un’autorità giudiziaria, suddivisi secondo gli Stati Schengen richiedenti.

Le statistiche non consentono l’identificazione delle persone interessate.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 12 giugno 20099 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen è abrogata.

Art. 17 Coordinamento con la legge sui trapianti

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen o la modifica del 29 settembre 202310 della legge dell’8 ottobre 200411 sui trapianti, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Allegato 3, n. 30

  1. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti (art. 24 cpv. 1–3 LCel12)

Abuso di patrimonio germinale
e applicazione senza consenso o autorizzazione
(art. 32 e 34 LPAM13)

Crimini e delitti
(art. 69 cpv. 1, 2 e 4 della legge sui trapianti14)

Data dell’entrata in vigore: 17 luglio 202515

(art. 2 lett. a)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  • a. l’Accordo del 26 ottobre 200416 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

  • b. l’Accordo del 26 ottobre 200417 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  • c. la Convenzione del 22 settembre 201118 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;

  • d. l’Accordo del 17 dicembre 200419 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  • e. l’Accordo del 28 aprile 200520 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  • f. il Protocollo del 28 febbraio 200821 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(art. 4 cpv. 2)

Elenco dei dati personali che possono essere trasmessi ad altri Stati Schengen in virtù della presente legge

A. Categorie di persone

Le informazioni personali possono essere fornite soltanto se:

  1. secondo il diritto nazionale, la persona è sospettata di aver commesso un reato o di avervi partecipato oppure è stata condannata per un siffatto reato; o

  2. secondo il diritto nazionale, sussistono indizi concreti o ragionevoli motivi per ritenere che la persona commetterà un reato.

B. Categorie di dati

Le seguenti informazioni personali possono essere trasmesse, laddove disponibili:

  1. indicazioni sulla persona: cognomi attuali e precedenti, nomi attuali e precedenti, cognome da nubile / celibe, cognomi dei genitori (se necessari per l’identificazione), sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, alias, indirizzo e/o luogo di soggiorno attuali e precedenti);

  2. descrizione fisica: connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli);

  3. mezzi di identificazione: documento di legittimazione o documento d’identità, numero del documento d’identità, numero di assicurazione sociale o numero AVS, fotografia e altre informazioni sull’aspetto fisico, dati dattiloscopici, profili del DNA (ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura;

  4. professione e competenze: attività lavorativa e professionale attuali, attività lavorativa e professionale precedenti, titoli di studio (scuola / università / formazione professionale), qualifiche professionali, capacità e altre conoscenze (lingue / altro);

  5. informazioni economiche e finanziarie: dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito ecc.), attivi in contanti, titoli azionari / altri valori patrimoniali, proprietà immobiliari, legami con società e imprese, contatti con banche e istituti di credito, posizione tributaria, altre informazioni in merito alla gestione degli affari finanziari della persona;

  6. informazioni sul comportamento: stile di vita e abitudini, spostamenti, luoghi frequentati regolarmente, porto di armi e altri strumenti pericolosi, pericolosità, rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con il personale delle autorità di perseguimento penale, tratti e profili legati alla criminalità, abuso di droga;

  7. contatti ed entourage, inclusi tipo e natura del contatto o della relazione;

  8. mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso / mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet;

  9. mezzi di trasporto utilizzati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione);

  10. informazioni sul comportamento criminale: precedenti penali, presunta implicazione in attività criminali, modus operandi, strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati, appartenenza a gruppi / organizzazioni criminali e posizione nel gruppo / nell’organizzazione, ruolo nell’organizzazione criminale, area geografica delle attività criminali, materiale raccolto nel corso di un’indagine quali immagini video e fotografie;

  11. indicazione di altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona: Europol, autorità di polizia / doganali, altre autorità di perseguimento penale, organizzazioni internazionali, enti pubblici, enti privati;

  12. informazioni sulle persone giuridiche correlate alle indicazioni di cui ai punti 5 e 10: denominazione della persona giuridica, indirizzo, indicazioni del registro di commercio (luogo e data di costituzione, numero amministrativo di registrazione, forma giuridica), capitale sociale, settore di attività, filiali nazionali e internazionali, dirigenti, legami con banche.

(art. 12 cpv. 2)

Reati secondo la legislazione svizzera corrispondenti o equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI22

Decisione quadro 2002/584/GAI

Reati secondo la legislazione svizzera

  1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi

Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazioni di organi genitali femminili, atti preparatori punibili (art. 111–114, 116, 122, 124 e 260bis cpv. 1 lett. a–cbis CP23)

  1. Furti organizzati o con l’uso di armi

Furto, rapina, atti preparatori punibili (art. 139 n. 3, 140 e 260bis cpv. 1 lett. d CP)

  1. Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, acquisizione illecita di dati personali, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 e 179novies CP)

  1. Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, atti preparatori punibili, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227, 228 e 260bis cpv. 1 lett. g CP, art. 16 e 34 LPre24)

  1. Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

  1. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 199525 elaborata in base all’articolo K3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147, 148, 149 e 150, 151–155, 163 e 170 CP)

Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti (art. 14 cpv. 1 e 4, 15, 16 cpv. 1 e 3 DPA26)

Frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv. 1 e 187 cpv. 1 LFID27)

Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID28)

Crimini e delitti
(art. 148 cpv. 1 LICol29)

Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità (art. 23–28 LOTC30)

Sfruttamento di informazioni privilegiate
e manipolazione dei corsi (art. 154 cpv. 1 e 2
e 155 LInFi31)

  1. Contraffazione e pirateria

    in materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP)

Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso contrario al regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM32)

Violazione del diritto di design
(art. 41 cpv. 2 LDes33)

Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA34)

Violazione del brevetto
(art. 81 cpv. 3 LBI35)

  1. Racket ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

  1. Dirottamento di aereo / nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)

  1. Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

  1. Tratta di esseri umani

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a e 182 cpv. 1, 2 e 4 CP)

  1. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d’ostaggio, sparizione forzata, atti preparatori punibili (art. 183–185bis e 260bis cpv. 1 lett. e–fbis CP)

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
(art. 271 n. 2 CP)

  1. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

Atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196, 197 cpv. 1, 3, 4 e 5 CP)

  1. Stupro

Atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 188–191 CP)

  1. Incendio volontario

Incendio intenzionale, atti preparatori punibili (art. 221 e 260bis cpv. 1 lett. g CP)

  1. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive

Pericolo dovuto all’energia nucleare,
alla radioattività e a raggi ionizzanti,
atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP)

Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull’energia nucleare (art. 88–91 LENu36)

  1. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro

Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)

  1. Falsificazione di mezzi

    di pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)

  1. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
(art. 245, 246, 248, 251–253 e 317 n. 1 CP)

  1. Partecipazione a un’organizzazione criminale

Organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260ter CP)

  1. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP)

Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm37)

  1. Terrorismo

Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, attentati contro l’ordine costituzionale, atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto (art. 258–260sexies e 275 CP)

Divieto di organizzazioni
(art. 74 LAIn38)

  1. Razzismo e xenofobia

Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bis CP)

  1. Reati che rientrano nella

    competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini di guerra, attacchi contro persone e beni di carattere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario, atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 lett. h–j, 264, 264a, 264c–264j CP)

  1. Riciclaggio di proventi di reato

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

  1. Corruzione

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri
(corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP)

  1. Favoreggiamento dell’ingresso e

    del soggiorno illegali

Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. abis e c in combinato disposto con cpv. 3 LStrI39)

  1. Traffico illecito di sostanze

    ormonali ed altri fattori di crescita

Disposizioni penali (art. 22 LPSpo40)

Delitti e crimini (art. 63 LDerrf41)

Delitti (art. 86 cpv. 1, 2 e 3 LATer42)

  1. Traffico illecito

    di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato

    e le opere d’arte

Disposizioni penali (art. 24 LTBC43)

  1. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti (art. 24 cpv. 1–3 LCel44)

Abuso di patrimonio germinale
e applicazione senza consenso o autorizzazione (art. 32 e 34 LPAM45)

Delitti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge
sui trapianti46)

  1. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Disposizioni penali (art. 19 n. 1 e 2, 19bis,
20 e 21 LStup47)

  1. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

Delitti (art. 60 cpv. 1 LPAmb48)

Delitti (art. 70 cpv. 1 LPAc49)

Disposizioni penali
(art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP50)

Disposizioni penali
(art. 35 cpv. 1 LIG51)

Disposizioni penali
(art. 26 cpv. 2 LF‑CITES52)

Legge federale<br />sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Svizzera e quelle degli altri Stati Schengen<br />(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) | Lexipedia | Lexipedia