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AS 2025 465

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Elettricista di montaggio AFC
del 30 giugno 2025

Preambolo

47424

Elettricista di montaggio AFC
Montage-Elektrikerin EFZ / Montage-Elektriker EFZ
Electricienne de montage CFC / Electricien de montage CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr);
visto larticolo 4a capoverso 1 dellordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1 Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

Gli elettricisti di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

  • a. sono specializzati nel montaggio di impianti elettrici, impianti tecnici e sistemi per le energie rinnovabili;

  • b. l’ambito d’attività comprende l’organizzazione dei lavori di installazione, la messa in sicurezza del posto di lavoro, il montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza, la posa di impianti elettrici e la conclusione dei lavori di installazione, ad esempio la messa in funzione degli impianti elettrici installati; sono responsabili dell’esecuzione professionale e tempestiva del mandato; valutano la situazione in loco per l’esecuzione del mandato e organizzano il materiale e gli attrezzi necessari;

  • c. lavorano principalmente in team in edifici residenziali e ad uso commerciale sia nuovi sia ristrutturati o in spazi pubblici; lavorano fianco a fianco con gli installatori elettricisti e li aiutano nell’installazione di impianti elettrici; in loco, collaborano con il proprio superiore per trovare soluzioni praticabili;

  • d. per poter eseguire gli incarichi in modo professionale e autonomo, dispongono in particolare di abilità manuali, precisione e di un metodo di lavoro strutturato; inoltre, sono ragionevolmente flessibili, sopportano bene lo stress fisico e sono dotati di intuito; si inseriscono in maniera costruttiva all’interno del team e applicano scrupolosamente le direttive aziendali nonché prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente.

Art. 2 Durata e inizio

La formazione professionale di base dura tre anni.

L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2 Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

  • a. organizzazione dei lavori di installazione:

    1. verificare i documenti d’esecuzione e preparare il lavoro,

    2. ordinare il materiale necessario,

    3. preparare il materiale e gli attrezzi necessari,

    4. allestire la postazione di lavoro e metterla in sicurezza;

  • b. montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza:

    1. realizzare dietro istruzioni i sistemi di messa a terra, contro i fulmini ed equipotenziali e documentare il lavoro svolto,

    2. realizzare gli impianti a incasso e a inserimento,

    3. inserire cavi e fili;

  • c. posa di impianti elettrici:

    1. realizzare dietro istruzioni impianti elettrici provvisori per il cantiere e metterli in funzione,

    2. montare i sistemi portacavi,

    3. montare gli utilizzatori, gli apparecchi e le linee,

    4. allacciare gli utilizzatori, gli apparecchi e le linee,

    5. realizzare la distribuzione elettrica e allacciarla;

  • d. conclusione dei lavori di installazione:

    1. eseguire la prima verifica durante la realizzazione degli impianti elettrici installati e metterli in funzione,

    2. ultimare gli impianti elettrici in cantiere,

    3. redigere il rapporto dei lavori eseguiti.

Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

  • a. Conoscenze professionali

  • – Organizzazione dei lavori di installazione

    Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza

    Posa di impianti elettrici

160

120

120

400

  • – Conclusione dei lavori di installazione

40

80

80

200

Totale conoscenze professionali

200

200

200

600

  • b. Cultura generale

120

120

120

360

  • c. Educazione fisica

40

40

40

120

Totale delle lezioni

360

360

360

1080

D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20254 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

I corsi interaziendali comprendono 40 giornate di otto ore.

Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 3 corsi come segue:

Anno

Corsi

Tipo di corso / campi di competenze operative

Num. giorni

1

1

Corso base

Organizzazione dei lavori di installazione

Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza

Posa di impianti elettrici

Conclusione dei lavori di installazione

12

2

2

Corso di approfondimento

Organizzazione dei lavori di installazione

Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza

Posa di impianti elettrici

Conclusione dei lavori di installazione

16

3

3

Corso conclusivo

Organizzazione dei lavori di installazione

Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza

Posa di impianti elettrici

Conclusione dei lavori di installazione

12

Totale

40

Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5 Piano di formazione

Art. 9

All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

Il piano di formazione:

  • a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

    1. il profilo professionale,

    2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

    3. il livello richiesto per la professione;

  • b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;

  • c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6 Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

  • a. attestato federale di capacità di installatori elettricisti AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • b. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

  • c. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Sono autorizzate a formare le persone che seguono una formazione professionale di base di elettricista di montaggio AFC le aziende che dispongono di un’autorizzazione generale d’installazione secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 7 novembre 20016 sugli impianti a bassa tensione (OIBT) e impiegano almeno una persona del mestiere (art. 8 OIBT).

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti che lavorano a tempo parziale affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere costantemente seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8 Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

  • a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;

  • b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o

  • c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:

    1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

    2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’elettricista di montaggio AFC, e

    3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

  • a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 14 ore; vale quanto segue:

    1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

    2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

    3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,

    4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori di installazione

Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza

Posa di impianti elettrici

60 %

2

Conclusione dei lavori di installazione

30 %

3

Colloquio professionale

10 %

  • b. «conoscenze professionali», della durata di 2 ore; vale quanto segue:

    1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

    2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Organizzazione dei lavori di installazione

Montaggio di impianti elettrici nella struttura grezza

Posa di impianti elettrici

70 %

2

Conclusione dei lavori di installazione

30 %

  • c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20257 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

  • a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

  • b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

  • a. lavoro pratico: 40 per cento;

  • b. conoscenze professionali: 20 per cento

  • c. cultura generale: 20 per cento;

  • d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

  • a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;

  • b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

  • a. lavoro pratico: 50 per cento;

  • b. conoscenze professionali: 30 per cento;

  • c. cultura generale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9 Attestazioni e titolo

Art. 21

Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità.

L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «elettricista di montaggio AFC».

Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

  • a. la nota complessiva;

  • b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10 Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore elettrico

La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore elettrico è composta da:

  • a. da cinque a sette rappresentanti dell’associazione dei datori di lavoro delle aziende del settore elettrico (EIT.swiss);

  • b. un rappresentante dell’Unione svizzera degli studi consulenti d’ingegneria (suisse.ing);

  • c. un rappresentante dell’associazione Association des Bureaux Techniques d’Ingénieurs en Electricité (ABTIE);

  • d. un rappresentante dell’associazione dei istruttori elettrici della Svizzera (AIES);

  • e. almeno un rappresentante delle scuole professionali;

  • f. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

  • a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

  • b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

La Commissione si autocostituisce.

Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

  • a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;

  • b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

  • c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;

  • d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

Sono responsabili dei corsi interaziendali: le sezioni di EIT.swiss.

In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20158 sulla formazione professionale di base Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2029.

Le persone che hanno iniziato la formazione di elettricista di montaggio AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1) la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per elettricista di montaggio in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

30 giugno 2025

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato

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