AS 2025 491
Regolamento d’esecuzione comune all’Atto del 1999 e all’Atto del 1960 relativi all’Accordo dell’Aja. Correzione
Preambolo
Regolamento d’esecuzione comune
all’Atto del 1999 e all’Atto del 1960 relativi all’Accordo dell’Aja
Modifica del 17 luglio 2024 (RU 2025 20; RS 0.232.121.42)
Regola 12 cpv. 1)Invece di:1) [Emolumenti prescritti]a) Chi presenta una domanda internazionale deve pagare i seguenti emolumenti:i) un emolumento di base;ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2); iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2); iv) un emolumento di pubblicazione.b) L’importo degli emolumenti di cui ai punti i), ii) e iv) è stabilito nella tariffa.Leggasi:1) [Emolumenti prescritti]a) Chi presenta una domanda internazionale deve pagare i seguenti emolumenti:i) un emolumento di base;ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) dell’Atto del 1999, il cui livello dipende dalla dichiarazione di cui alla lettera c); iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall’articolo 7.2) dell’Atto del 1999; iv) un emolumento di pubblicazione.b) Il livello dell’emolumento di designazione standard di cui alla lettera a)ii) è il seguente:i) per le parti contraenti il cui Ufficio non procede a un esame materiale: livello uno; ii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale che non è un esame della novità: livello due;iii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale, ivi incluso un esame d’ufficio della novità o un esame della novità in caso di opposizione da parte di terzi: livello tre. c) i) Ogni parte contraente abilitata dalla propria legislazione ad applicare i livelli due o tre di cui alla lettera b) può notificare il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione. Nella dichiarazione, una parte contraente può altresì precisare che opta per l’applicazione del livello due, anche se la propria legislazione la abilita ad applicare il livello tre.ii) Ogni dichiarazione di cui al punto i) ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore indicatavi. Può altresì essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale; in tal caso, il ritiro ha effetto dopo un mese dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In assenza di una tale dichiarazione oppure se la dichiarazione è stata ritirata, il livello uno è considerato applicabile all’emolumento di designazione standard per la parte contraente in questione. 5 agosto 2025 Cancelleria federale