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AS 2025 498

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell’informazione

Preambolo

Il Tribunale penale federale (TPF)

decreta:

I

Il regolamento del Tribunale penale federale del 24 gennaio 20121 sui principi dell’informazione è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 11 Concerne soltanto il testo francese

Art. 12 cpv. 11 I giornalisti che intendono riferire sull’attività giudiziaria del Tribunale e che s’impegnano a rispettare le disposizioni dell’articolo 9 sono accreditati, su domanda, dal segretariato generale. I giornalisti possono inoltre essere accreditati per singoli processi.

Art. 14 cpv. 11 L’accreditamento è personale e non trasferibile. Esso ha validità quadriennale o, se concesso durante il quadriennio, fino alla fine di tale periodo. Una domanda di rinnovo deve essere presentata tempestivamente, prima dello scadere del periodo di accreditamento; gli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.

Art. 15 cpv. 1 lett. b, d, e nonché j1 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:b. Abrogatad. Abrogatae. la consegna di una copia non anonimizzata dei dispositivi delle sentenze della Corte penale e della Corte d’appello, indipendentemente dal fatto che siano notificate oralmente o per iscritto;j. la consegna, previa domanda, di una copia non anonimizzata delle sentenze della Corte penale e della Corte d’appello; tale documento può essere ottenuto nei 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2025.

29 luglio 2025

In nome del Tribunale penale federale:

Il presidente, Alberto Fabbri
Il segretario generale, Marc-Antoine Borel