AS 2025 499
Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF)
Preambolo
Il Tribunale penale federale (TPF)
decreta:
I
Il regolamento del 31 agosto 20101 sull’organizzazione del TPF è modificato come segue:
Art. 3 cpv. 22 Le nomine effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono per scrutinio segreto, se richiesto da un membro della Corte plenaria.
Art. 15, rubrica e cpv. 1Collegi giudicanti e ripartizione delle cause1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti e i loro presidenti, di massima al momento del loro ricevimento.
Art. 15b Comunicazione della composizione dei collegi giudicanti1 I presidenti della Corte penale e della Corte d’appello comunicano la composizione del collegio giudicante alle parti d’ufficio.2 Il presidente della Corte dei reclami penali comunica la composizione del collegio giudicante alle parti su richiesta.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2025.
29 luglio 2025 | In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alberto Fabbri |