AS 2025 505
Legge federale sull’energia (LEne)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 20231,
decreta:
I
La legge federale del 30 settembre 20162 sull’energia è modificata come segue:
Art. 71a Disposizioni transitorie relative alla produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici1 Ai grandi impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, alle relative linee di allacciamento e ai necessari rafforzamenti della rete si applicano le condizioni seguenti, purché la domanda di autorizzazione edilizia sia stata depositata pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 e da tali impianti autorizzati con decisione definitiva non si attenda ancora a livello nazionale una produzione annua complessiva di 2 TWh:a. la loro necessità è comprovata;b. sono di interesse nazionale e a ubicazione vincolata; per gli impianti situati in oggetti di cui all’articolo 5 LPN3 l’obbligo di salvaguardare detti oggetti per quanto possibile, per mezzo di provvedimenti di ripristino o di sostituzione, rimane applicabile anche in caso di deroga al principio di conservarli intatti;c. non sottostanno all’obbligo di pianificazione;d. l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali;e. la loro realizzazione è esclusa:1. nelle paludi e nei paesaggi palustri di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale,2. nei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN, e3. nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 19864 sulla caccia.2 I grandi impianti fotovoltaici devono soddisfare i requisiti seguenti:a. la produzione annua minima è pari a 10 GWh;b. la produzione di energia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) è di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata.3 Il Cantone concede l’autorizzazione per i grandi impianti fotovoltaici se il Comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione.4 Per gli impianti la Confederazione versa un’indennità unica pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote nel singolo caso; i gestori degli impianti forniscono il relativo calcolo della redditività. Eventuali rafforzamenti della rete necessari all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.5 Alla loro messa fuori servizio definitiva, gli impianti sono smantellati completamente e la situazione iniziale è ripristinata.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2026. Se è accettata in votazione popolare, entra in vigore il 1° gennaio 2026, se necessario con effetto retroattivo.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 20255.
2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
14 agosto 2025 | Cancelleria federale |