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AS 2025 506

Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Preambolo

L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato
dell’economia,

visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim),

ordina:

I

Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2025.

31 luglio 2025

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1

1 Prescrizioni tecniche per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e preparati

Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2. Le seguenti modifiche del regolamento UE-CLP sono determinanti per la Svizzera:

Modifiche del regolamento UE-CLP determinanti
per la Svizzera

Fonte nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea

Sommario

Regolamento (CE) n. 790/2009
della Commissione, del 10 agosto 2009

GU L 235 del 5.9.2009, p. 1

1° adeguamento
al progresso
tecnico (ATP)
del regolamento
UE-CLP

Regolamento (UE) n. 286/2011
della Commissione, del 10 marzo 2011

GU L 83 del 30.3.2011, p. 1

2° ATP

Regolamento (UE) n. 618/2012
della Commissione, del 10 luglio 2012

GU L 179 dell’11.7.2012, p. 3

3° ATP

Regolamento (UE) n. 487/2013
della Commissione, dell’8 maggio 2013

GU L 149 dell’1.6.2013, p. 1

4° ATP

Regolamento (UE) n. 758/2013
della Commissione, del 7 agosto

GU L 216 del 10.8.2013, p. 1

Correzioni
nell’allegato VI
(errori del
1° ATP).

Regolamento (UE) n. 944/2013
della Commissione, del 2 ottobre 2013

GU L 261 del 3.10.2013, p. 5

5° ATP

Regolamento (UE) n. 605/2014
della Commissione, del 5 giugno 2014

GU L 167 del 6.6.2014, p. 36

6° ATP

Regolamento (UE) n. 1297/2014
della Commissione, del 5 dicembre 2014

GU L 350 del 6.12.2014, p. 1

Protezione
dai cosiddetti
Liquid caps

Regolamento (UE) 2015/1221
della Commissione, del 24 luglio 2015

GU L 197 del 25.7.2015, p. 10

7° ATP

Regolamento (UE) 2016/918
della Commissione, del 19 maggio 2016

GU L 156 del 14.6.2016, p. 1

8° ATP

Regolamento (UE) 2016/1179
della Commissione, del 19 luglio 2016

GU L 195 del 20.7.2016, p. 11

9° ATP

Regolamento (UE) 2017/776
della Commissione, del 4 maggio 2017

GU L 116 del 5.5.2017, p. 1

10° ATP

Regolamento (UE) 2018/669
della Commissione, del 16 aprile 2018

GU L 115 del 4.5.2018, p. 1

11° ATP

Regolamento (UE) 2019/521
della Commissione, del 27 marzo 2019

GU L 86 del 28.3.2019, p. 1

12° ATP

Regolamento (UE) 2018/1480
della Commissione, del 4 ottobre 2018

GU L 251 del 5.10.2018, p. 1

13° ATP

Regolamento delegato (UE) 2020/217
della Commissione del 4 ottobre 2019

GU L 44 del 18.2.2020, p. 1

14° ATP

Regolamento delegato (UE) 2020/1182
della Commissione del 19 maggio 2020

GU L 261 del 11.8.2020, p. 2

15° ATP

Regolamento delegato (UE) 2021/643
della Commissione del 3 febbraio 2021

GU L 133 del 20.4.2021, p. 5

16° ATP

Regolamento delegato (UE) 2021/797
della Commissione dell’8 marzo 2021

GU L 176 del 19.5.2021, p. 1

Correzione
negli allegati
II e VI (biossido
di titanio TiO2)

Regolamento delegato (UE) 2021/849
della Commissione dell’11 marzo 2021

GU L 188 del 28.5.2021, p. 27

17° ATP

Regolamento delegato (UE) 2021/1962
della Commissione del 12 agosto 2021

GU L 400 del 12.11.2021, p. 16

Correzione
di voci delle
sostanze
nell’allegato VI

Regolamento delegato (UE) 2022/692
della Commissione del 16 febbraio 2022

GU L 129 del 3.5.2022, p. 1

18° ATP

Regolamento delegato (UE) 2023/1434
della Commissione del 25 aprile 2023

GU L 176 del 11.7.2023, p. 3

19° ATP

Regolamento delegato (UE) 2023/1435
della Commissione del 2 maggio 2023

GU L 176 del 11.7.2023, p. 6

20° ATP

Regolamento delegato (UE) 2023/707
della Commissione del 19 dicembre 2022

GU L 93 del 31.3.2023, p. 7

ATP
(«Nuove classi
di pericolo»)

Regolamento delegato (UE) 2024/197
della Commissione, del 19 ottobre 2023

GU L, 2024/197, 5.1.2024

21° ATP

Regolamento delegato (UE) 2024/2564
della Commissione, del 19 giugno 2024

GU L, 2024/2564, 30.9.2024

22° ATP

Regolamento delegato (UE) 2025/1222
della Commissione, del 2 aprile 2025

GU L, 2025/1222, 20.6.2025

23° ATP

N. 2, lett. a nota a piè di pagina, b e c nota a piè di pagina

2 Metodi di prova delle proprietà di sostanze e preparati

Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami:

  • a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/20083;

  • b. secondo le linee guida dell’OCSE sui test per prodotti chimici («OECD Guidelines for the Testing of Chemicals») nella versione del 25 giugno 20254; oppure

  • c. secondo i metodi di prova del manuale delle Nazioni Unite sui test e i criteri per la classificazione dei pericoli fisici («UN Manual of Tests and Criteria»)5.

N. 16

16 Disposizione transitoria della modifica del 31 luglio 2025

16.1 Le sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2024/25646 (22° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 aprile 2026.

16.2 Le sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2025/12227 (23° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 31 gennaio 2027.

(art. 5 cpv. 2 e 3, 19 lett. c e d, 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)8

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