Lexipedia

AS 2025 508

AS 2025 508
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Preambolo

L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia,

visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051
sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

ordina:

I

L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2025.

11 agosto 2025

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

N. 1 cpv. 1, note a piè di pagina

1 Divieto

1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20083.

AS 2025 508 | Lexipedia | Lexipedia