AS 2025 508
AS 2025 508
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia,
visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051
sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
I
L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2025.
11 agosto 2025 | Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy |
(art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
N. 1 cpv. 1, note a piè di pagina
1 Divieto
1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20083.