5.1. Le Parti adottano, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, tutte le misure appropriate per la protezione delle informazioni classificate generate o scambiate nel quadro del presente Accordo. Le Parti assicurano a dette informazioni classificate il medesimo livello di protezione previsto per le proprie informazioni classificate del livello di classificazione equivalente secondo l’articolo 3 del presente Accordo.
5.2. Affinché possano essere adottate le pertinenti misure di sicurezza, la Parte d’origine informa per scritto la Parte ricevente in merito a qualsiasi modifica del livello di classificazione delle informazioni classificate trasmesse.
5.3. L’accesso a informazioni classificate è concesso unicamente a persone che soddisfano il criterio «conoscere soltanto se necessario» e che, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, sono state autorizzate ad avere accesso a informazioni classificate del livello di classificazione equivalente o che sono state debitamente autorizzate in tal senso in altro modo in virtù della propria funzione e che sono state istruite in maniera appropriata.
5.4. Le persone fisiche che abbisognano di un accesso a informazioni classificate fornite dal Granducato di Lussemburgo devono essere titolari di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o devono essere state debitamente autorizzate in tal senso in virtù della loro funzione.
5.5. Per gli scopi del presente Accordo, ciascuna Parte riconosce le dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e le dichiarazioni di sicurezza aziendale rilasciate dall’altra Parte.
5.6. Su richiesta, le autorità nazionali di sicurezza o altre autorità nazionali competenti possono sostenersi reciprocamente, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, nell’esecuzione di procedure di verifica.
5.7. Su richiesta dell’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine, l’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente rilascia una conferma scritta attestante che una persona fisica è titolare di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o che una persona giuridica è titolare di una dichiarazione di sicurezza aziendale.
5.8. Per gli scopi del presente Accordo, le autorità nazionali di sicurezza si informano immediatamente reciprocamente in merito alla revoca di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o di una dichiarazione di sicurezza aziendale oppure riguardo a una modifica del livello di classificazione.
5.9. La Parte ricevente:
a) non è autorizzata a trasmettere informazioni classificate a una Parte terza senza il previo consenso scritto della Parte d’origine;
b) contrassegna, se opportuno, le informazioni classificate ricevute con un livello di classificazione equivalente secondo l’articolo 3;
c) non è autorizzata, senza il previo consenso scritto della Parte d’origine, a declassificare o a contrassegnare con un livello di classificazione inferiore le informazioni classificate ricevute; e
d) utilizza le informazioni classificate unicamente per gli scopi previsti.