AS 2025 528
Ordinanza concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 19 marzo 20021 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Art. 2 cpv. 3–73 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di: a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. tutelare interessi svizzeri;b. prevenire casi di rigore;c. trasferire averi o mettere a disposizione gli averi o le risorse economiche necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.7 Autorizza le deroghe di cui al capoverso 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 3 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
2. Ordinanza del 10 aprile 20242 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni che sostengono Hamas o la Jihad islamica palestinese
Art. 2 cpv. 3bis, 3ter e 4 lett. b n. 13bis A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.3ter Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:b. soddisfare crediti in applicazione di:1. Concerne soltanto il testo francese
Art. 6 cpv. 2–42 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 3ter devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
3. Ordinanza del 16 marzo 20223 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Art. 12 cpv. 2ter–2quinquies, 3, 4 e 4bis
2ter Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione a tale scopo.
2quater A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
a. interessi e altri redditi di tali conti;
b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo (SEE) o nel Regno Unito.
2quinquies Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.
3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a. rispettare contratti esistenti;
b. soddisfare crediti in applicazione di:
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.
4 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
a. prevenire casi di rigore;
b. tutelare interessi svizzeri;
c. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
d. perseguire scopi umanitari, inclusi i voli per l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o attività di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
e. effettuare voli nell’ambito di procedure di adozione internazionali;
f. effettuare voli necessari per partecipare a riunioni finalizzate a:
risolvere la crisi in Bielorussia, o
promuovere gli obiettivi politici perseguiti con le misure coercitive;
g. consentire, in situazioni d’emergenza, l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo della Svizzera o dell’UE;
h. trattare questioni riguardanti la sicurezza aerea.
4bis Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 3 e 4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.
Art. 13 Dichiarazioni obbligatorie per gli averi e le risorse economiche bloccati1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 12 capoverso 2quinquies devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
Art. 27 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
4. Ordinanza del 4 dicembre 20154 che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi
Art. 1 cpv. 3–83 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di: a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di: 1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito. 7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per: a. prevenire casi di rigore;b. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;c. tutelare interessi svizzeri.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 2a Divieto di soddisfare determinati crediti1 È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti di:a. persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.2 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 1 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
5. Ordinanza del 10 aprile 20245 che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala
Art. 2 cpv. 3bis, 3ter e 4 lett. b n. 13bis A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.3ter Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:b. soddisfare crediti in applicazione di:1. Concerne soltanto il testo francese
Art. 6 cpv. 2–4 2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 3ter devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
6. Ordinanza del 24 febbraio 20106 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea
Art. 2 cpv. 3–83 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di: a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito. 5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per soddisfare crediti in applicazione di:a. una decisione esistente di un tribunale arbitrale; oppureb. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per: a. prevenire casi di rigore; b. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare c. bisogni umani fondamentali;c. tutelare interessi svizzeri.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
7. Ordinanza del 1° giugno 20127 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau
Art. 1 cpv. 3–83 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di: a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di: a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito. 5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per: a. prevenire casi di rigore; b. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;c. tutelare interessi svizzeri.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 1 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
8. Ordinanza dell’11 novembre 20158 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Art. 7 cpv. 3bis e 3ter3bis A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.3ter Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.
Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie per i valori patrimoniali bloccati1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 7 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 7 capoverso 3ter devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le persone e le organizzazioni che secondo l’articolo 7a capoverso 1 mettono a disposizione averi o risorse economiche alle persone o alle organizzazioni di cui all’allegato 6a li dichiarano senza indugio alla SECO.5 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
Art. 11 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 13 cpv. 11 Chiunque violi gli articoli 2–7, 7b o 9–11 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
9. Ordinanza del 28 giugno 20239 che istituisce provvedimenti concernenti la Moldova
Art. 2 cpv. 4–84 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. tutelare interessi svizzeri;b. soddisfare crediti in applicazione di: 1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;c. tutelare interessi svizzeri;d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 4 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
10. Ordinanza del 17 ottobre 201810 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
Art. 2 cpv. 3–93 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di: a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di: 1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. tutelare interessi svizzeri;c. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;d. svolgere o agevolare lo svolgimento di attività umanitarie, tra cui forniture mediche e alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni dal Myanmar.8 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell’impresa menzionata nell’allegato 1 al numero SSID 145-90417 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tale impresa, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per svolgere compiti connessi allo smantellamento di pozzi di petrolio e di gas naturale conformemente alle norme internazionali.9 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6–8 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Art. 7 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 10 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
11. Ordinanza del 24 giugno 202011 che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua
Art. 2 cpv. 3–83 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di: a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;c. tutelare interessi svizzeri;d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 4 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
12. Ordinanza dell’8 giugno 201212 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Art. 10 cpv. 2ter, 3–82ter Abrogato3 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito. 4 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito;c. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane.6 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. tutelare interessi svizzeri;c. sostenere finanziariamente i cittadini siriani non menzionati nell’allegato 7 che, in Svizzera:1. seguono una formazione generale o professionale, o2. effettuano attività di ricerca universitaria;d. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche;e. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari siriane oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;f. utilizzarli a scopi umanitari, incluso lo svolgimento di attività umanitarie e di sostegno alla popolazione civile in Siria.7 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell’allegato 7 ai numeri SSID 200-12560 und 200-12565 oppure la messa a disposizione di determinati averi e risorse economiche a tali organizzazioni, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per la cooperazione fra tali organizzazioni e organizzazioni o enti pubblici svizzeri nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo o della migrazione.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5–7 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 16 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 19 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 10 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 10 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
Allegato 7 rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 7»(art. 10 cpv. 1, 6 lett. c e 7 nonché art. 17 cpv. 1)
Art. 15 cpv. 2ter, 2quater e 52ter A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.2quater Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.5 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito;c. svolgere attività umanitarie o di sostegno alla popolazione civile in relazione alla situazione in Ucraina; od. prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente.
Art. 16 cpv. 1 e 1quater, 1quinquies e 21 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.1quater Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.1quinquies Gli accrediti di cui all’articolo 15 capoverso 2quater devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
Art. 30 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
14. Ordinanza del 28 marzo 201813 che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela
Art. 2 cpv. 3–83 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;b. organizzazioni internazionali;c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);e. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:a. interessi e altri redditi di tali conti;b. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;c. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito. 5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:a. rispettare contratti esistenti;b. soddisfare crediti in applicazione di:1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:a. prevenire casi di rigore;b. tutelare interessi svizzeri;c. eseguire transazioni finanziarie necessarie a svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5 e 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 6 cpv. 22 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.
Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2025.
13 agosto 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |