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AS 2025 539

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 115 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,

ordina:

I

L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 118g Disposizione transitoria della modifica del 26 agosto 2025Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 26 agosto 2025 possono essere importate fino al 15 novembre 2025 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi:a. frutti della moringa (Moringa oleifera) dall’India; b. fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) dall’India.

II

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2025.

26 agosto 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari non di origine animale provenienti
da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente
ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37−43

N. 1, nota a piè di pagina 1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17932.