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AS 2025 550

Ordinanza concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del Dipartimento federale delle finanze o dell’Amministrazione federale delle finanze statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 25 cpv. 2Abrogato

2. Ordinanza del 29 novembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione

Art. 49 cpv. 3Abrogato

3. Ordinanza del 25 giugno 20253 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Art. 20 cpv. 2Abrogato

4. Ordinanza del 7 novembre 20074 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale

Art. 24 cpv. 11 Il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile, in base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale.

5. Ordinanza del 29 giugno 20115 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Art. 5 cpv. 11 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin.

Art. 10 cpv. 2Abrogato

6. Ordinanza del 14 ottobre 20156 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Art. 25 cpv. 33 L’UFT decide sulla rinuncia al rimborso dei mutui o alla loro conversione in capitale proprio di cui all’articolo 51b capoverso 3 Lferr.

Art. 33 cpv. 11 Il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria di cui all’articolo 48f Lferr con i gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici. Le fasi di progettazione e realizzazione sono di regola disciplinate in convenzioni di attuazione separate.

7. Ordinanza del 25 maggio 20167 sul trasporto di merci

Art. 11 cpv. 2Abrogato

Art. 14 cpv. 44 In casi di rigore, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere la restituzione.

8. Ordinanza del 16 ottobre 20248 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori

Art. 51 cpv. 11 Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 36 capoverso 1. L’UFT decide in merito alle deroghe.

Art. 56 cpv. 2Abrogato

9. Ordinanza del 2 novembre 20229 sui miglioramenti strutturali

Art. 55 cpv. 6Abrogato

10. Ordinanza del 12 dicembre 197710 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

Art. 16 cpv. 22 I provvedimenti il cui costo prevedibile ammonta fino a 20 milioni di franchi sono decisi dalla DSC.

Allegati 1 e 21 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.2 L’allegato 2 è abrogato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.

27 agosto 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(n. I/10)

(art. 15 cpv. 2)

Competenze finanziarie dei dipartimenti e degli uffici federali nel settore della cooperazione allo sviluppo

Importo
degli
impegni

Competenza
finanziaria per
provvedimenti
di cooperazione
tecnica (art. 6)

Competenza finanziaria
per provvedimenti
d’aiuto finanziario
bilaterale, per i quali
è competente la DSC (art. 7 cpv. 1)

Competenza finanziaria
per provvedimenti
d’aiuto finanziario
bilaterale, per i quali
è competente la SECO (art. 7 cpv. 2)

Competenza finanziaria
per provvedimenti
d’aiuto finanziario
multilaterale, per i
quali la DSC assicura
la coordinazione
(art. 8 cpv. 4)

Competenza finanziaria
per provvedimenti
d’aiuto finanziario
multilaterale, per i
quali la SECO assicura
la coordinazione
(art. 8 cpv. 4)

Competenza finanziaria per provvedimenti
di politica commerciale
e per promuovere
l’impiego di mezzi
dell’economia privata
(art. 9 e 10)

oltre
10 milioni
fino a
20 milioni
di franchi

Dipartimento
federale degli
affari esteri

Dipartimento federale
degli affari esteri,
con l’accordo del
Dipartimento federale
dell’economia,
della formazione
e della ricerca

Dipartimento federale dell’economia, della
formazione e della
ricerca, con l’accordo
del Dipartimento
federale degli affari
esteri

Dipartimento federale
degli affari esteri,
con l’accordo del
Dipartimento federale
dell’economia, della
formazione e della
ricerca

Dipartimento federale
dell’economia, della
formazione e della
ricerca, con l’accordo
del Dipartimento
federale degli affari
esteri

Dipartimento federale
dell’economia,
della formazione
e della ricerca

fino a
10 milioni
di franchi

DSC

DSC

SECO

DSC, con l’accordo
della SECO

SECO, con l’accordo
della DSC

SECO

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