Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo una merce originaria di una Parte è importata nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave danno o rischio di grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali nella misura in cui siano in grado di prevenire o rimediare al danno in conformità alle disposizioni previste nei paragrafi 2–14.
Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate solamente se, a seguito di un’inchiesta, emerge chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
Una Parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale soltanto dopo un’inchiesta condotta dalla sua autorità inquirente nel modo seguente:
(a) l’inchiesta comprende un congruo avviso pubblico a tutte le Parti interessate e audizioni pubbliche o altri mezzi appropriati attraverso cui gli importatori, gli esportatori e le altre Parti interessate possano presentare elementi di prova e le loro posizioni, compresa la possibilità di rispondere alle presentazioni delle altre Parti interessate e di presentare le proprie posizioni, tra le altre cose, in merito all’opportunità di applicare una misura di salvaguardia bilaterale nell’interesse pubblico. L’autorità investigativa pubblica un rapporto contenente i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, compresa un’analisi dettagliata del caso e una dimostrazione della pertinenza dai fattori esaminati;
(b) durante l’inchiesta per determinare se l’aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un grave danno a un’industria nazionale ai sensi del presente Accordo, l’autorità inquirente valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria nazionale, in particolare il tasso e l’entità dell’aumento delle importazioni della merce originaria in questione in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno coperta dall’aumento delle importazioni e i cambiamenti intervenuti a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e occupazione;
(c) la determinazione del grave danno o del rischio di grave danno è effettuata soltanto se l’inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un rapporto causale tra l’aumento delle importazioni delle merci in questione e il grave danno o il rischio di grave danno. Se nel contempo fattori diversi dall’aumento delle importazioni causano un danno a un’industria nazionale, tale danno non è imputato all’aumento delle importazioni; e
(d) tutte le informazioni di natura confidenziale o fornite a titolo confidenziale sono trattate come tali dalle autorità inquirenti, ove siano addotti validi motivi. Tali informazioni non sono divulgate senza l’autorizzazione della Parte che le ha fornite. Alle Parti che forniscono informazioni confidenziali può essere chiesto di presentarne una sintesi non confidenziale oppure, se le Parti affermano che tali informazioni non possono essere sintetizzate, i motivi per i quali non è possibile presentarne una sintesi. Se l’autorità inquirente ritiene tuttavia che la richiesta di confidenzialità non sia giustificata e se la Parte interessata non è disposta a rendere pubbliche le informazioni né ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, tale autorità può ignorare le informazioni, a meno che non sia possibile dimostrare in modo soddisfacente tramite fonti adeguate che le informazioni sono corrette.
La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale lo notifica alla Parte esportatrice senza indugio o in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa della merce in questione, la misura proposta nonché la sua durata prevista e il calendario della sua progressiva eliminazione. Non appena disponibili, sono notificati anche la data di introduzione prevista o il periodo di tempo previsto per attuare la decisione.
Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure di salvaguardia bilaterali:
(a) sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio prevista sulla merce in virtù del presente Accordo; o
(b) portare l’aliquota di dazio per tale merce a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
(i) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita al momento dell’azione, o
(ii) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di al massimo due anni. In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere adottate per un periodo complessivo massimo di tre anni. Prima di adottare la misura, la Parte che intende estendere il periodo oltre i due anni deve notificarlo alla Parte esportatrice precisando gli elementi elencati al paragrafo 3.
Le Parti interessate consentono lo svolgimento di consultazioni. Entro 30 giorni dalla notifica, le Parti interessate esaminano in seno al Comitato misto le informazioni fornite in conformità ai paragrafi 3 e 5 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.
In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che l’aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica senza indugio alla Parte esportatrice. Entro 30 giorni dalla notifica sono avviate le procedure previste ai paragrafi 3–7.
Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina entro 200 giorni dalla sua imposizione. Il periodo di applicazione di qualsiasi misura provvisoria costituisce parte della durata della misura e di ogni sua estensione secondo il paragrafo 6. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall’inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
La Parte che intende adottare una misura di salvaguardia bilaterale o una misura salvaguardia bilaterale provvisoria offre alla Parte che può esserne interessata dalla misura adeguati mezzi di compensazione sotto forma di una liberalizzazione commerciale sostanzialmente equivalente. La compensazione copre l’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
Se entro il periodo di 30 giorni di cui al paragrafo 7 le Parti interessate non riescono a trovare un accordo sulla compensazione offerta dalla Parte che intende adottare la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 10, la Parte contro la quale è applicata la misura di salvaguardia bilaterale può adottare misure compensative con effetti commerciali equivalenti alla misura di salvaguardia bilaterale per il periodo minimo necessario per ottenere tali effetti. La misura compensativa è notificata senza indugio alla Parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale. La compensazione descritta al paragrafo 10 non è accordata se la misura di cui al paragrafo 5 è applicata per un periodo massimo di due anni.
Al termine della misura si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata in vigore se la misura non fosse stata adottata.
Non può essere applicata nessuna misura di salvaguardia bilaterale a una merce che è già oggetto di una misura di salvaguardia di cui all’articolo 3.3 o nell’ambito dell’Accordo OMC sull’agricoltura. Se una tale misura di salvaguardia globale è applicata a una determinata merce, qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale vigente applicata a tale merce viene annullata.
Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, e a cadenza biennale da quel momento in poi, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. In tali occasioni le Parti possono decidere di porre fine all’applicazione del presente articolo.