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AS 2025 581

Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 65 capoversi 1octies e 6, 66 capoverso 3 e 96 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  • a. il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni corrispondenti alla loro quota minima secondo l’articolo 65 capoversi 1quater–1octies LAMal;

  • b. il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 LAMal e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  • a. anno di esecuzione: l’anno civile per il quale sono calcolati i sussidi minimi dei Cantoni e le quote del sussidio della Confederazione ad essi spettanti; nelle formule è espresso con t;

  • b. anno precedente: l’anno civile che precede l’anno di esecuzione;

  • c. penultimo anno: l’anno civile che precede l’anno precedente; nelle formule è espresso con t–2.

Art. 3 Dati

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.

Art. 4 Informazione e pubblicazione

Entro la fine di aprile dell’anno precedente, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua una stima non vincolante dei sussidi minimi cantonali e della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno di esecuzione e la comunica a questi ultimi.

Entro la fine di luglio dell’anno precedente esso effettua una nuova stima non vincolante e la comunica ai Cantoni.

Al più tardi nel mese di ottobre dell’anno precedente, pubblica i sussidi minimi dei Cantoni e la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno di esecuzione.

Art. 5 Competenza cantonale

Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il suo diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale egli era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui legame con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.

Capitolo 2 Sussidi minimi dei Cantoni

Sezione 1 Calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni

Art. 6

Il sussidio minimo in franchi (Min_CHF t) impiegato dal Cantone per la riduzione dei premi è calcolato secondo la formula seguente:

Min_CHF t=Min_% t ×SL_st t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

Min_% t

=

Quota minima percentuale

SL_st t

=

Spese lorde stimate

La quota minima percentuale (Min_% t) è calcolata secondo l’articolo 65 capoverso 1quinquies LAMal. Il calcolo si basa sull’onere percentuale dei premi riferito al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno.

L’onere percentuale dei premi del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno (OP_40 % t–2) è calcolato secondo la formula seguente:

OP_40 % t−2=PD_scal_40 % t−2−RP t−2 Redd_scal_40 % t−2

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_scal_40 % t–2

=

Premi scalari dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno

RP t–2

=

Somma dei sussidi versati nel penultimo anno dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi

Redd_scal_40 % t–2

=

Reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno

Per calcolare i sussidi versati dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi, l’UFSP si basa sui conteggi dei Cantoni secondo l’articolo 21.

Il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni si basa sui coefficienti cantonali.

Sezione 2 Spese lorde stimate

Art. 7 Calcolo delle spese lorde stimate

Le spese lorde secondo l’articolo 65 capoverso 1quater LAMal per l’anno di esecuzione (SL_st t) sono calcolate secondo la formula seguente:

SL_st t =PD_st t +PS_st t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_st t

=

Premi dovuti stimati

PS_st t

=

Partecipazione alle spese stimata

Art. 8 Premi dovuti stimati

I premi dovuti stimati (PD_st t) sono calcolati secondo la formula seguente:

PD_st t =PM_st t ×EA_st t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PM_st t

=

Premio medio stimato

EA_st t

=

Effettivo di assicurati stimato

Il premio medio stimato (PM_st t) corrisponde al premio medio a priori secondo l’articolo 92 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal).

L’effettivo di assicurati stimato (EA_st t) è calcolato secondo la formula seguente:

EA_st t = EA t−2×(EA t−2EA t−4)

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

EA t–2

=

Effettivo di assicurati del penultimo anno

EA t–4

=

Effettivo di assicurati di quattro anni prima

L’effettivo di assicurati (EA) corrisponde all’effettivo medio degli assicurati domiciliati o residenti nel Cantone durante l’anno considerato. Non sono incluse nell’effettivo di assicurati le persone tenute ad assicurarsi che sono domiciliate in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio oppure nel Regno Unito.

Per calcolare l’effettivo di assicurati l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Art. 9 Partecipazione alle spese stimata

La partecipazione alle spese stimata (PS_st t) è calcolata secondo la formula seguente:

PS_st t =PD_st t ×PS t−2PD t−2

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_st t

=

Premi dovuti stimati

PS t–2

=

Partecipazione alle spese del penultimo anno

PD t–2

=

Premi dovuti del penultimo anno

La partecipazione alle spese (PS) corrisponde alla somma delle spese che sono state assunte dagli assicurati dell’effettivo di assicurati.

I premi dovuti (PD) corrispondono alla somma dei premi fatturati per l’effettivo di assicurati.

Per calcolare la partecipazione alle spese e i premi dovuti, l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Sezione 3 Calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

Art. 10

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fornisce ogni anno all’UFSP i dati più recenti sui redditi imponibili secondo la legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta di tutti i contribuenti. Li fornisce in forma anonimizzata, ordinati secondo classi di reddito e tipi di economia domestica. Sulla base di questi dati, l’UFSP calcola il rapporto fra i premi e il reddito.

L’UFSP calcola per ciascun Cantone il reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone assegnando un reddito equivalente a ciascun contribuente. Calcola il reddito equivalente in base al reddito imponibile dell’economia domestica e alla sua dimensione. La dimensione di un’economia domestica corrisponde al numero di contribuenti che ne fanno parte, conformemente alla seguente ponderazione:

  • a. per la prima persona adulta: 1;

  • b. per ogni ulteriore persona adulta: 0,5;

  • c. per ogni bambino: 0,3.

Per ciascun Cantone, l’UFSP suddivide i contribuenti in base all’importo del loro reddito equivalente. Ne ricava il numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.

Sezione 4 Premi scalari dovuti

Art. 11 Calcolo dei premi scalari dovuti

I premi scalari dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno (PD_scal_40 % t–2) sono calcolati secondo la formula seguente:

PD_scal_40 % t−2 =PD_40 % t_att ×FS_PD

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_40 % t_att

=

Premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

FS_PD

=

Fattore scalare per i premi dovuti

Art. 12 Premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

I premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC (PD_40 % t_att) sono calcolati secondo la formula seguente:

PD_40 % t_att =∑n=1n_40 %Premi dovuti per ciascun contribuente (n)

Il simbolo nella formula ha il seguente significato:

n_40 %

=

numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

La somma dei premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso è calcolata assegnando ai bambini il premio medio per i bambini e agli adulti il premio medio per gli adulti del penultimo anno.

I premi medi degli adulti e dei bambini corrispondono ai premi medi a posteriori secondo l’articolo 92 capoverso 3 OAMal4.

Per calcolare il numero di adulti e bambini l’UFSP si basa sulle cifre più recenti dell’AFC e sulla classificazione come adulti e bambini operata dalla stessa.

Art. 13 Fattore scalare per i premi dovuti

Il fattore scalare per i premi dovuti (FS_PD) è calcolato con la formula seguente:

FS_PD = PD t−2PD t_att

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD t–2

=

Premi dovuti nel penultimo anno riferiti a tutti gli assicurati in base alle indicazioni fornite dagli assicuratori

PD t_att

=

Premi dovuti riferiti a tutti i contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

Sezione 5 Reddito scalare

Art. 14 Calcolo del reddito scalare

Il reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno (Redd_scal_40 % t–2) è calcolato secondo la formula seguente:

Redd_scal_40 % t−2 =Redd_40 % t_att ×FS_Redd

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

Redd_40 % t_att

=

Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

FS_Redd

=

Fattore scalare per il reddito

Art. 15 Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

La somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC (Redd_40 % t_att) è calcolata secondo la formula seguente:

Redd_40 % t_att =∑n=1n_40 %Reddito imponibile per ciascun contribuente (n)

Il simbolo nella formula ha il seguente significato:

n_40 %

=

Numero di persone che rientrano nel 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

Art. 16 Fattore scalare per il reddito

Il fattore scalare per il reddito (FS_Redd) è calcolato secondo la formula seguente:

FS_Redd = EA t−2numero di contribuenti t_att

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

EA t–2

=

Effettivo di assicurati del penultimo anno

Numero di contribuenti t_att

=

Numero di contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

Il numero di contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC è calcolato sulla base dell’anno dei dati più recenti dell’AFC relativi al numero di persone per economia domestica e al numero di economie domestiche.

Capitolo 3 Sussidio della Confederazione

Art. 17 Spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione

Le spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 LAMal corrispondono alla somma di tutte le spese lorde cantonali secondo l’articolo 7. Vi si aggiungono le spese lorde degli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal5 che sono domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, dell’Associazione europea di libero scambio o del Regno Unito.

Art. 18 Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni

Il sussidio, espresso in franchi, versato dalla Confederazione ai Cantoni (QC_CHF t) è calcolato secondo la formula seguente:

QC_CHF t= sussidio della Confederazione t×QC_% t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

Sussidio della Confederazione t

=

Sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 capoverso 2 LAMal per l’anno di esecuzione

QC_% t

=

Quota cantonale al sussidio della Confederazione nell’anno di esecuzione

Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde secondo l’articolo 17.

La quota cantonale al sussidio della Confederazione nell’anno di esecuzione (QC_% t) è calcolata secondo la formula seguente:

QC_% t=PopC t−2+FrontC t−2 PopCH t−2+FrontCH t−2

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PopC t–2

=

Popolazione residente nel Cantone nel penultimo anno

PopCH t–2

=

Popolazione residente della Svizzera nel penultimo anno

FrontC t–2

=

Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari nel Cantone secondo l’articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

FrontCH t–2

=

Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari in Svizzera secondo l’articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

Per il calcolo della popolazione residente fanno stato le cifre dell’ultima rilevazione riguardante la popolazione residente media effettuata dall’Ufficio federale di statistica.

Per il calcolo del numero di frontalieri assicurati e dei loro familiari l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Art. 19 Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno di esecuzione.

Capitolo 4 Conteggio e controllo

Art. 20 Adempimento della quota minima cantonale

Per valutare se un Cantone adempie la sua quota minima, si considerano come sussidi ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1septies LAMal i sussidi versati dai Cantoni nell’anno di esecuzione, indipendentemente dall’anno a cui si riferisce il versamento.

Art. 21 Conteggio dei Cantoni

I Cantoni effettuano per l’anno di esecuzione un conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione e lo presentano all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno successivo. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFSP compila un modulo per il conteggio.

I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi verificano i conteggi dei Comuni e li riassumono all’attenzione dell’UFSP. L’UFSP può emanare istruzioni in proposito.

Art. 22 Controllo

I Cantoni fanno rivedere il conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione.

Essi presentano, insieme al conteggio, un rapporto indicante:

  • a. la data e la portata della revisione;

  • b. le constatazioni fatte nell’ambito della revisione;

  • c. le relative conclusioni.

L’UFSP esamina se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge. A tale scopo, si basa sull’articolo 25 della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi (LSu).

Art. 23 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu7.

Se un conteggio è incompleto o inesatto o se le disposizioni della legislazione sull’assicurazione sociale contro le malattie, segnatamente della presente ordinanza o delle istruzioni emanate in virtù della stessa, sono disattese, finché non sia posto rimedio all’inosservanza i sussidi possono essere ridotti o è possibile esigerne la parziale restituzione secondo l’articolo 28 capoverso 2 LSu.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L’UFSP esegue la presente ordinanza.

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 7 novembre 20078 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è abrogata.

Art. 26 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Art. 92 Premio medio1 L’UFSP calcola ogni anno il premio medio di un Cantone dividendo la somma dei premi fatturati agli assicurati di tale Cantone per il numero medio di assicurati dello stesso. In modo analogo, calcola il premio medio per la Svizzera.2 Esso calcola il premio medio per l’anno civile successivo (premio medio a priori) sulla base delle stime fornite dagli assicuratori.3 Esso calcola il premio medio per l’anno precedente (premio medio a posteriori) sulla base delle indicazioni fornite dagli assicuratori.4 Esso pubblica ogni anno i premi medi suddivisi secondo le categorie di età Bambini, Giovani adulti e Adulti e per l’insieme delle categorie di età. 5 Esso può stabilire particolarità per il calcolo del premio medio.

2. Ordinanza del 3 luglio 20019 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

Art. 17 cpv. 11 Gli articoli 21 capoversi 1 e 2 e 22 dell’ordinanza del 12 settembre 202510 concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie si applicano per analogia al conteggio e al controllo dell’impiego dei sussidi federali.

Art. 27 Entrata in vigoreLa presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026. 12 settembre 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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