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AS 2025 586

AS 2025 586
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore
Fr. / 100 kg
peso lordo 1008.40 29 Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 7.50 1008.50 29 Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 7.50 1008.90 27 Altri cereali per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 7.50 1104.29 32 Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 13.20

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2025.

22 settembre 2025

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi

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