Lexipedia

AS 2025 590

Legge federale
sul miglioramento della protezione contro le piene
del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza
(Legge sul Reno alpino)
(Legge sul Reno alpino)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale1;
in attuazione del trattato del 17 maggio 20242 fra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene
del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 20243,

decreta:

Art. 1 Scopo e oggetto

Lo scopo della presente legge è l’attuazione del trattato del 17 maggio 2024 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza e in particolare l’esecuzione a livello nazionale dell’opera da eseguirsi in comune.

La presente legge disciplina in particolare:

  • a. la rappresentanza svizzera in seno alla Correzione internazionale del Reno (IRR);

  • b. la ripartizione, tra la Confederazione e il Cantone di San Gallo, delle spese per l’opera da eseguirsi in comune;

  • c. la rendicontazione dell’utilizzo dei contributi versati all’IRR dalla Confederazione e dal Cantone di San Gallo;

  • d. l’applicazione della procedura di approvazione dei piani del Cantone di San Gallo.

Art. 2 Rappresentanza in seno all’IRR

L’Ufficio federale dell’ambiente designa i membri della rappresentanza svizzera e la persona a capo della delegazione svizzera in seno al comitato bilaterale, nonché la rappresentanza svizzera in seno al consiglio di vigilanza.

In questi organismi il Cantone di San Gallo è rappresentato:

  • a. con un membro nel comitato bilaterale;

  • b. con almeno un membro nel consiglio di vigilanza.

Art. 3 Ripartizione delle spese

La Confederazione e il Cantone di San Gallo si fanno carico rispettivamente dell’80 per cento e del 20 per cento della parte di spese che incombe alla Svizzera per la realizzazione e il mantenimento dell’opera da eseguirsi in comune. La Confederazione fattura ogni anno al Cantone di San Gallo la sua quota del 20 per cento.

Art. 4 Rendicontazione

Ogni cinque anni il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni rende conto al Consiglio federale dell’utilizzo dei contributi alle spese versati all’IRR sulla base del programma dei lavori a medio termine di quest’ultimo.

Il rapporto è trasmesso alla Delegazione delle finanze.

Art. 5 Aumento del credito d’impegno

Se risulta che il credito d’impegno è insufficiente, il Consiglio federale può aumentarlo:

  • a. del rincaro comprovato che supera il rincaro calcolato nel credito d’impegno; e

  • b. dell’importo comprovato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera che, a causa dell’aumento dell’aliquota IVA, supera l’aliquota IVA alla base del credito d’impegno.

Art. 6 Approvazione dei piani

L’opera da eseguirsi in comune può essere realizzata o modificata in Svizzera soltanto previa approvazione dei piani.

L’autorità di approvazione è l’autorità competente del Cantone di San Gallo.

La procedura di approvazione dei piani è retta dal diritto procedurale del Cantone di San Gallo.

Art. 7 Spazio riservato alle acque

Dal lato svizzero del Reno, lo spazio riservato alle acque ai sensi dell’articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque è determinato con l’approvazione dei piani relativi all’opera da eseguirsi in comune. Le prescrizioni per uno sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque sono applicabili dall’inizio dei lavori della fase di progetto corrispondente.

L’estrazione di materiale solido di fondo deve permettere una capacità di deflusso di almeno 4300 m3/s. L’estrazione di materiale solido di fondo è parte della manutenzione ordinaria delle acque e non richiede autorizzazioni supplementari in materia di protezione delle acque o di diritto della pesca. È sottoposta alla sorveglianza dell’IRR.

Art. 8 Migliorie fondiarie al di fuori del perimetro del progetto

Le migliorie fondiarie eseguite al di fuori del perimetro del progetto e realizzate con materiale di scavo e alluvionale adatto ricavato dalla costruzione e dalla manutenzione dell’opera da eseguirsi in comune non richiedono misure di compensazione.

Art. 9 Protezione del perimetro del progetto

Nel perimetro del progetto non si possono realizzare nuove opere di costruzione o nuovi impianti che possono pregiudicare l’obiettivo e lo scopo dell’opera da eseguirsi in comune.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al decreto federale del 20 dicembre 20245 che approva il trattato del 17 maggio 2024 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul miglioramento della protezione contro le piene del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2024

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2024

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 aprile 2025.6

La presente legge entra in vigore il 15 settembre 2025.7

26 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Legge federale<br />sul miglioramento della protezione contro le piene<br />del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza<br />(Legge sul Reno alpino) | Lexipedia | Lexipedia