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AS 2025 599

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuniè modificata come segue:

Art. 95a cpv. 1 e 4bis1 Nel caso di eventi di grandi proporzioni la cassa suppletiva stabilisce i supplementi di premio in modo unitario ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4 della legge per tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 della legge ogni anno in per mille del guadagno assicurato per ogni branca assicurativa in modo che possano essere presumibilmente coperti i costi correnti secondo le comunicazioni dei singoli assicuratori, previste all’articolo 78 della legge, sulla stima del costo del danno complessivo e sui pagamenti effettuati, dedotti i diritti di regresso attesi. Il costo del danno complessivo è stimato secondo criteri attuariali riconosciuti. Le indennità di rincaro e la rettifica degli assegni per grandi invalidi in seguito all’aumento del guadagno massimo assicurato non sono considerate.4bis Per il rimborso definitivo dei crediti la cassa suppletiva può stabilire, in aggiunta ai supplementi di premio di cui al capoverso 1, supplementi di premio finali. Essa li stabilisce in modo che possano essere presumibilmente coperti i costi residui attesi inerenti a danni causati da infortunio, dedotti i diritti di regresso attesi. La stima di questi costi si basa sulle comunicazioni degli assicuratori e sulle statistiche concernenti tutti i casi di sinistro della branca assicurativa in questione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

12 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi