La presente ordinanza disciplina:
a. la composizione e i compiti dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale;
b. la collaborazione delle unità amministrative con l’organizzazione di crisi sovradipartimentale;
c. il coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi da parte dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale;
d. la comunicazione di crisi del Consiglio federale.