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AS 2025 600

Ordinanza
concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti
(Ordinanza sulle bande orarie)
(Ordinanza sulle bande orarie)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 39a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA);
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l’UE);
in esecuzione del regolamento (CEE) n. 95/933,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la facilitazione degli orari nonché l’assegnazione, il coordinamento e la sorveglianza del rispetto delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.

È applicabile alle imprese di navigazione aerea nonché a tutti gli altri operatori di aeromobili. Nella presente ordinanza sono considerati imprese di navigazione aerea anche tutti gli altri operatori di aeromobili.

Art. 2 Facilitatore degli orari e coordinatore

Il facilitatore degli orari di un aeroporto svizzero è nominato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

Svolge i seguenti compiti:

  • a. consiglia le imprese di navigazione aerea e raccomanda orari alternativi in caso di congestione dell’aeroporto;

  • b. sorveglia che le operazioni di volo delle imprese di navigazione aerea coincidano con gli orari loro raccomandati.

L’associazione Slot Coordination Switzerland (SCS) è il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.

Il coordinatore è responsabile dell’assegnazione, del coordinamento e della sorveglianza del rispetto delle bande orarie negli aeroporti coordinati di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Su richiesta del coordinatore, per determinate categorie di trasporto l’UFAC può trasferire i compiti di cui al capoverso 4 al rispettivo esercente dell’aeroporto.

I diritti e gli obblighi del facilitatore degli orari, del coordinatore e dell’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù del capoverso 5 si basano sul regolamento (CEE) n. 95/93.

Art. 3 Aeroporti a orari facilitati e aeroporti coordinati

Gli aeroporti di Ginevra e di Zurigo sono considerati per l’intero periodo di esercizio aeroporti coordinati secondo l’articolo 2 lettera g del regolamento (CEE) n. 95/93.

L’UFAC designa altri aeroporti in Svizzera che, ai sensi dell’articolo 2 lettere g e i del regolamento (CEE) n. 95/93, sono:

  • a. a orari facilitati; o

  • b. coordinati.

A tal fine si basa sull’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 95/93.

Art. 4 Comitato di coordinamento

L’UFAC provvede affinché per gli aeroporti coordinati in Svizzera sia istituito un comitato di coordinamento secondo l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.

Il comitato di coordinamento si dota di un regolamento interno. Lo stesso è sottoposto per informazione all’UFAC.

Il comitato di coordinamento consiglia il coordinatore, l’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5 nonché l’UFAC e funge da mediatore tra le parti in caso di controversie concernenti l’assegnazione delle bande orarie. Per il rimanente adempie le funzioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.

Il coordinatore, l’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5 nonché i rappresentanti dell’UFAC possono partecipare in veste di osservatori alle riunioni del comitato di coordinamento.

Art. 5 Diritti e obblighi di coordinamento

Negli aeroporti coordinati in Svizzera devono essere adempiuti i seguenti obblighi di coordinamento:

  • a. le imprese di navigazione aerea devono sottoporre all’approvazione del coordinatore o dell’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5 tutti i decolli e gli atterraggi dei voli previsti nel traffico di linea e non di linea;

  • b. i decolli e gli atterraggi nel traffico di linea e non di linea non possono essere effettuati se non sono state assegnate le bande orarie. Fanno eccezione:

    1. voli con aeromobili di Stato nonché voli con mandato statale,

    2. voli umanitari,

    3. voli di aeroambulanza, di ricerca e di salvataggio,

    4. atterraggi di emergenza e atterraggi alternativi dovuti a fattori meteorologici;

  • c. le imprese di navigazione aerea riassegnano senza indugio al coordinatore o all’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5 le bande orarie che non intendono utilizzare o di cui non necessitano più;

  • d. le imprese di navigazione aerea non possono effettuare voli in bande orarie diverse da quelle assegnate o utilizzare le bande orarie secondo modalità diverse da quelle indicate al momento dell’assegnazione;

  • e. le imprese di navigazione aerea non possono disporre di diverse bande orarie per lo stesso volo previsto.

L’assegnazione di bande orarie in un aeroporto coordinato conferisce a un’impresa di navigazione aerea, alle date e agli orari determinati per la durata del permesso, il diritto di accesso e di utilizzazione degli impianti aeroportuali ai fini dell’atterraggio e del decollo.

Art. 6 Trasferimento di bande orarie

Il trasferimento di bande orarie si basa sull’articolo 8bis del regolamento (CEE) n. 95/93.

Art. 7 Parametri di coordinamento

Per gli aeroporti coordinati, d’intesa con il servizio della sicurezza aerea, l’esercente dell’aeroporto determina periodicamente i parametri di coordinamento; decide in merito previa consultazione del comitato di coordinamento.

A tal fine si basa sull’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 95/93 e tiene conto delle prescrizioni del regolamento d’esercizio nonché del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA).

Art. 8 Riduzione temporanea delle capacità

Per garantire le normali operazioni di volo, in circostanze straordinarie o in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli l’esercente dell’aeroporto può ridurre temporaneamente le capacità presso l’aeroporto revocando bande orarie.

Su richiesta dell’esercente dell’aeroporto, il coordinatore revoca le bande orarie interessate. L’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5 revoca personalmente le bande orarie che gli sono state assegnate.

Art. 9 Rimunerazione

Per i suoi servizi il coordinatore può riscuotere dagli aeroporti in Svizzera e dalle imprese di navigazione aerea che ricorrono alle sue prestazioni una rimunerazione a copertura dei costi.

Art. 10 Conciliazione e decisione dell’UFAC

L’UFAC conduce una procedura di conciliazione:

  • a. nel caso dell’assegnazione di bande orarie conformemente all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 95/93, se la mediazione da parte del comitato di coordinamento non sfocia in una soluzione accettata dalle parti;

  • b. nel caso della determinazione dei parametri di coordinamento conformemente all’articolo 7, se un’impresa di navigazione aerea o il servizio della sicurezza aerea non concordano con la decisione dell’esercente dell’aeroporto.

La procedura di conciliazione ha luogo su richiesta di una parte entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

In assenza di intesa la decisione spetta all’UFAC.

Art. 11 Obbligo di comunicazione in caso di violazione degli obblighi di coordinamento

Il coordinatore o l’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5 comunica all’UFAC le ripetute violazioni degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1. Sente previamente l’impresa di navigazione aerea interessata.

Art. 12 Rifiuto del piano di volo

Su richiesta dell’esercente dell’aeroporto, il servizio della sicurezza aerea competente rifiuta il piano di volo di un’impresa di navigazione aerea se:

  • a. il piano di volo non soddisfa i requisiti pubblicati nel Manuale d’informazione aeronautica della Svizzera (AIP);

  • b. l’impresa di navigazione aerea intende decollare o atterrare in un aeroporto coordinato senza che le sia stata assegnata una banda oraria;

  • c. la tolleranza oraria massima pubblicata nell’AIP è stata superata e il ritardo non è riconducibile al servizio della sicurezza aerea.

Art. 13 Revoca delle bande orarie

Su richiesta del coordinatore o dell’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5, l’UFAC può revocare temporaneamente o durevolmente le bande orarie all’impresa di navigazione aerea, se questa:

  • a. viola intenzionalmente o ripetutamente per negligenza gli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1;

  • b. non versa la rimunerazione richiesta;

  • c. a causa di una riduzione durevole delle capacità perde il diritto a una serie di bande orarie e il coordinatore non può mettere a disposizione altre bande orarie.

Art. 14 Disposizione penale

Chiunque viola intenzionalmente o ripetutamente per negligenza uno degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Art. 15 Responsabilità della Confederazione

Conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità, la Confederazione risponde dell’attività del coordinatore e dell’esercente dell’aeroporto a cui l’UFAC ha trasferito compiti in virtù dell’articolo 2 capoverso 5.

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 17 agosto 20055 concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2025.

19 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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