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AS 2025 607

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua al Politecnico federale di Losanna

Preambolo

La direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),

visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo della formazione continua

La formazione continua offerta dal PFL risponde alle esigenze di aggiornamento di diversi destinatari, consentendo loro di acquisire competenze di livello universitario negli ambiti di studio e di ricerca del PFL e in ambiti affini.

Art. 2 Formazione continua certificata e non certificata

La formazione continua certificata comprende i programmi di formazione che consentono di ottenere i seguenti diplomi e certificati del PFL:

  • a. Master of Advanced Studies (MAS);

  • b. Executive Master (EM);

  • c. Diploma of Advanced Studies (DAS);

  • d. Certificate of Advanced Studies (CAS);

  • e. Certificate of Open Studies (COS);

  • f. Microcredential (MC).

Questi diplomi e certificati attestano che il titolare è stato sottoposto personalmente a una valutazione delle competenze acquisite e ha raggiunto gli obiettivi formativi del programma.

La formazione continua non certificata consiste in sessioni di formazione che non prevedono il rilascio di un diploma o di un certificato.

Art. 3 Direzione del programma, regolamento di studio e piano di studio per i programmi di formazione continua certificata

I programmi di formazione continua certificata sono diretti da una persona che ha la qualifica di professore o di collaboratore scientifico con funzioni direttive (maître d’enseignement et de recherche) del PFL.

Dispongono di un regolamento di studio e di un piano di studio.

Nel regolamento di studio e nel piano di studio devono essere indicate almeno:

  • a. le condizioni e la procedura di ammissione;

  • b. le modalità della formazione;

  • c. le modalità della valutazione delle conoscenze;

  • d. le condizioni per il superamento degli esami;

  • e. gli organizzatori;

  • f. i crediti associati ai corsi secondo il Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (ECTS2).

Art. 4 Ammissibilità e ammissione ai programmi di formazione continua certificata

Ai programmi di formazione continua certificata è ammissibile chi dispone di un titolo o delle competenze richiesti dal programma, soddisfa le condizioni di ammissione e in passato non ha esaurito tutti i tentativi d’esame nel programma in questione.

Il vicepresidente per gli affari accademici decide in merito all’ammissibilità del candidato, in particolare in merito al riconoscimento del suo titolo.

L’ammissibilità a un programma di formazione può essere estesa se particolari esigenze economiche, sociali o politiche del Paese lo richiedono.

A seconda del programma di formazione, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali competenze e qualifiche specifiche, composizione dei partecipanti in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati e capacità logistiche di accoglienza.

Il direttore del programma decide in merito all’ammissione dei candidati.

Art. 5 Attestato

Chi è stato ammesso come partecipante e ha seguito un programma di formazione certificata senza conseguire il diploma o il certificato riceve un attestato di partecipazione in cui sono specificati i corsi seguiti interamente ed eventuali crediti ECTS acquisiti.

Sezione 2 Programmi MAS ed EM

Art. 6 Obiettivi ed entità

I programmi MAS ed EM servono ad aggiornare, ampliare e approfondire le competenze professionali, a permettere di padroneggiare i progressi scientifici e ingegneristici e di gestire tali progressi, e a favorire il riorientamento e lo sviluppo della carriera in vista della nascita di profili professionali nuovi.

Equivalgono ad almeno 60 crediti ECTS.

Prevedono un lavoro di fine studio e possono comprendere uno stage.

Art. 7 Ammissibilità

Ai programmi di MAS o EM è ammissibile, sulla base di un dossier, chi dispone di un master di un PF o di un titolo di scuola universitaria corrispondente e pertinente al programma.

I candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1, ma che sulla base delle conoscenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono competenze adeguate, possono essere dichiarati ammissibili.

Art. 8 Diploma

Il PFL conferisce il Master of Advanced Studies (MAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma MAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

Il PFL conferisce il titolo di Executive Master (EM) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma EM e che hanno soddisfatto tutte le condizioni del relativo regolamento di studio.

Il diploma è corredato di un supplemento al diploma (Diploma supplement) in cui sono specificati il livello, il contesto, il contenuto e lo stato degli studi portati a termine.

Sezione 3 Programmi DAS e CAS

Art. 9 Obiettivi ed entità

I programmi DAS e CAS perseguono gli stessi obiettivi dei programmi MAS ed EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su un settore più specifico.

I programmi DAS equivalgono ad almeno 30 crediti ECTS.

I programmi CAS equivalgono ad almeno 10 crediti ECTS.

I programmi DAS e CAS possono includere un lavoro di fine studio e possono comprendere uno stage.

Art. 10 Ammissibilità

Ai programmi DAS e CAS è ammissibile, sulla base di un dossier, chi dispone di un bachelor di un PF o di un titolo di scuola universitaria corrispondente e pertinente al programma.

I candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1, ma che sulla base delle conoscenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono competenze adeguate, possono essere dichiarati ammissibili.

Art. 11 Diploma

Il PFL conferisce il Diploma of Advanced Studies (DAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma DAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

Il PFL conferisce il Certificate of Advanced Studies (CAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma CAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

Sezione 4 Programmi COS

Art. 12 Obiettivi ed entità

I programmi COS perseguono gli stessi obiettivi dei programmi MAS ed EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su un settore più specifico.

Equivalgono ad almeno 10 crediti ECTS.

Possono includere un lavoro di fine studio e possono comprendere uno stage.

Art. 13 Ammissibilità

L’ammissibilità ai programmi COS non richiede alcuna qualifica, ma può essere subordinata all’attestazione di competenze pregresse.

Art. 14 Certificazione

IL PFL conferisce il Certificate of Open Studies (COS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma COS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

Sezione 5 Programmi MC

Art. 15 Obiettivi ed entità

I programmi MC perseguono gli stessi obiettivi dei programmi MAS ed EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.

Equivalgono al massimo a 9 crediti ECTS.

Art. 16 Ammissibilità

L’ammissibilità ai programmi MC non richiede alcuna qualifica, ma può essere subordinata all’attestazione di competenze pregresse.

Art. 17 Certificazione

Il PFL conferisce il Microcredential (MC) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari alla formazione e che hanno soddisfatto tutte le condizioni del relativo regolamento di studio.

Sezione 6 Sessioni di formazione continua non certificata

Art. 18 Obiettivi

Le sessioni di formazione continua non certificata sono finalizzate all’aggiornamento, allo sviluppo o all’approfondimento delle competenze, nonché al trasferimento o allo scambio del patrimonio conoscitivo nei diversi campi della pratica.

Vengono svolte soprattutto sotto forma di programmi su misura per aziende e istituzioni.

Art. 19 Ammissibilità e ammissione

L’ammissibilità a una sessione di formazione continua non certificata può essere subordinata all’attestazione di competenze pregresse.

L’organizzatore della sessione decide in merito all’ammissione dei candidati.

Art. 20 Attestato di partecipazione

I partecipanti ammessi alla sessione di formazione continua non certificata e che hanno seguito l’intera sessione ricevono un attestato di partecipazione.

Sezione 7 Tasse d’iscrizione e partenariati

Art. 21 Tasse d’iscrizione e contributi ai costi

Le tasse d’iscrizione e i contributi ai costi sono disciplinati dall’ordinanza del 31 maggio 19953 sulle tasse nel settore dei PF.

Art. 22 Partenariati

I partenariati per programmi di formazione continua sono disciplinati da accordi tra il PFL e gli istituti partner.

Il conferimento di diplomi o certificati congiunti da parte del PFL e di un istituto partner è disciplinato da tali accordi.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

La direzione del PFL disciplina le disposizioni esecutive mediante un’apposita direttiva.

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 27 giugno 20054 sulla formazione continua al PFL è abrogata.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.

30 settembre 2025

In nome della Direzione del PFL:

La presidente,
Anna Fontcuberta i Morral
Il direttore degli affari giuridici,
Simon Brunschwig