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AS 2025 608

AS 2025 608
(OITE-PT-DFI)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 9 ottobre 20253.

7 ottobre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 34 e 35 Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori
con date di pubblicazione 34. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1934, GU L, 2025/1934, 22.9.2025. 35. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/354, GU L, 2025/354, 24.2.2025.

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