Il cancelliere della Confederazione stabilisce i contenuti e la metodologia dell’istruzione dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.
Il comandante stabilisce annualmente i servizi d’istruzione dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale e la loro durata e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.
Egli svolge i servizi d’istruzione.
In deroga agli articoli 47 e 55 capoverso 4 OOPSM, il numero dei giorni di servizio d’istruzione da prestare per i membri dello Stato maggiore dipende dalle esigenze dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.