AS 2025 617
Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto(art. 35 cpv. 2 LADI)La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di 12 periodi di conteggio.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.
2 Ha effetto sino al 31 luglio 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
8 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |