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AS 2025 624

Ordinanza sull’approvvigionamento economico del Paese (OAEP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Art. 1 Subordinazione gerarchicaL’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP) è subordinata al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Art. 2 Organizzazione1 Il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (delegato) dirige:a. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE); b. i settori specializzati (art. 7 cpv. 3).2 L’UFAE mette a disposizione dei settori specializzati delle segreterie per l’adempimento dei loro compiti.3 I responsabili dei settori specializzati organizzano e dirigono i rispettivi settori.

Art. 5 Compiti del delegato1 Il delegato fissa gli obiettivi e le priorità dell’AEP; coordina l’attività degli organi d’esecuzione e impartisce loro istruzioni.2 Garantisce il collegamento tra l’AEP, le organizzazioni dell’economia e le imprese.3 Definisce l’organizzazione dell’AEP; consulta preventivamente i responsabili dei settori specializzati.4 Nell’osservazione della situazione dell’approvvigionamento si basa sulle competenze e sull’esperienza dei settori specializzati nonché sui dati e sulle informazioni provenienti da altre autorità e dalle cerchie economiche e scientifiche.

Art. 6 cpv. 1 lett. a–g e i1 L’UFAE è competente per:a. preparare prescrizioni e misure dell’AEP insieme ai settori specializzati;b. ex lett. ac. ex lett. bd. ex lett. ce. ex lett. df. trattare tutte le questioni finanziarie e amministrative concernenti l’AEP;g. ex. lett. fi. coordinare la collaborazione all’interno dell’AEP e con altri servizi della Confederazione, in particolare l’esercito, la protezione della popolazione e altri organi incaricati della politica di sicurezza;

Art. 7 cpv. 1 lett. d ed e1 I settori specializzati sono competenti per:d. preparare prescrizioni e misure dell’AEP insieme all’UFAE;e. eseguire prescrizioni e misure dell’AEP, se questo compito è stato loro affidato.

Art. 26 cpv. 11 Le scorte costituite volontariamente non sottostanno ad alcun regolamento contrattuale con l’AEP.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi