Lexipedia

AS 2025 630

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 settembre 19961 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 15a cpv. 11 Se la domanda d’esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata in un gruppo di utenti chiuso secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20102 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (gruppo e‑LEF), l’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall’ufficio di esecuzione interessato una tassa di 60 centesimi per domanda.

Art. 15b cpv. 1 e 21 Per l’adesione e l’accesso al gruppo e-LEF è riscosso da ogni partecipante un importo unico di 400 franchi.2 Dal secondo anno civile, per il rinnovo dell’accesso al gruppo sono riscosse le seguenti tasse annuali:a. per ogni partecipante logico: 140 franchi;b. per ogni partecipante fisico: 380 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi