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AS 2025 634

Ordinanza
sul trasferimento internazionale dei beni culturali
(Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)
(Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 13 aprile 20051 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 1 nonché lett. b e c n. 2– 6 e 9S’intendono per:a. descrizione di un bene culturale:1. indicazioni del tipo di oggetto, del materiale, delle dimensioni o del peso, del soggetto, dell’iscrizione, del contrassegno e delle caratteristiche particolari (segnatamente danni e restauri) di un bene culturale, sulla base delle quali è possibile identificare l’oggetto,b. origine: provenienza di un bene culturale e luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, luogo di ritrovamento;c. istituzioni della Confederazione:2. la Biblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura, il Gabinetto delle stampe, il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera di Lugano,3. la collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur,4. il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto,5. il Museo degli automi musicali di Seewen (SO),6. il Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni e archivi,9. il Politecnico federale di Losanna con le sue collezioni e archivi;

Art. 2 cpv. 1bis e 21bis Per i beni culturali di proprietà della Confederazione concessi in prestito permanente a un’istituzione cantonale o comunale in Svizzera, l’UFC può dare il proprio consenso all’iscrizione nell’elenco del relativo Cantone, a condizione che l’iscrizione non limiti il diritto di disporre del bene culturale da parte della Confederazione. 2 La Confederazione garantisce alle autorità e al pubblico l’accesso illimitato e gratuito agli elenchi cantonali mediante procedure elettroniche di richiamo, purché gli elenchi cantonali esistano in formato elettronico.

Art. 7 cpv. 2 lett. c nonché cpv. 4–62 La richiesta deve indicare:c. l’origine del bene culturale, nel modo più esatto possibile;4 Alla richiesta deve essere allegato il contratto di prestito con le firme di tutte le parti. Nel contratto di prestito deve essere specificato che, al termine dell’esposizione in Svizzera o di una mostra itinerante attraverso più Paesi, il bene culturale è restituito allo Stato contraente che l’ha dato in prestito.5 Se le indicazioni contenute nella richiesta sono lacunose o se manca il contratto di prestito, il Servizio specializzato accorda all’istituzione che riceve in prestito beni culturali un termine di dieci giorni per conformarsi. Il termine è accompagnato dall’avvertenza che in caso di mancato completamento delle indicazioni richieste entro il termine stabilito o di mancata presentazione del contratto di prestito la domanda sarà respinta senza essere pubblicata (art. 11 cpv. 2 LTBC).6 In caso di prolungamento della durata di un’esposizione, una garanzia di restituzione legalmente valida può, dietro richiesta scritta, essere prolungata una volta di al massimo quattro mesi, a condizione che l’esposizione prosegua senza interruzioni. Per il prolungamento della garanzia di restituzione, l’istituzione che riceve in prestito il bene culturale deve presentare al Servizio specializzato una conferma del prolungamento della durata del prestito rilasciata dall’istituzione che dà in prestito il bene culturale.

Art. 9 cpv. 22 In merito a domande di aiuti finanziari per progetti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LTBC e per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC, l’UFC decide d’intesa con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e con la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 14 lett. bLa concessione di aiuti finanziari è vincolata alle condizioni seguenti:b. il beneficiario del contributo deve rendere conto al Servizio specializzato in merito all’impiego conforme allo scopo dell’aiuto finanziario;

Art. 15 Ordine di prioritàSe gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, stabilisce per la valutazione delle domande un ordine di priorità che tenga conto in particolare dell’attuale situazione di rischio per i beni culturali.

Art. 16 cpv. 3 lett. b e c3 L’eccezione di cui al capoverso 2 non si applica al commercio di beni culturali delle categorie seguenti:b. frammenti di monumenti storici e reperti archeologici;c. beni culturali di natura etnologica, in particolare connessi con riti sacri o profani.

Art. 17 cpv. 2 e 32 I dati devono essere verificati sulla base di documenti comprovanti l’identità.3 Non è necessario procedere nuovamente all’accertamento dell’identità se i documenti utilizzati per comprovarla sono ancora attuali.

Art. 18 Dichiarazione concernente il diritto di disporre del bene culturale (art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. a LTBC)Il venditore ed eventualmente il fornitore devono firmare una dichiarazione che confermi il loro diritto di disporre del bene culturale e ne indichi il proprietario.

Art. 18a Informazione della clientela in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti (art. 16 cpv. 2 lett. b LTBC)La clientela deve essere informata per scritto in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti e tale informativa deve essere confermata dalla clientela mediante firma.

Art. 19 cpv. 1 lett. abis e dbis1 Le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche registrano le indicazioni seguenti, conservando i relativi documenti:abis. fotografie rappresentative del bene culturale;dbis. il documento firmato dalla clientela secondo l’articolo 18a;

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d, nonché cpv. 2–41 Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve fornire nella dichiarazione doganale:c. la datazione del bene culturale;d. l’indicazione delle dimensioni del bene culturale.2 Chi intende importare, fare transitare o esportare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale che si tratta di un bene culturale e se questo è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 24.3 Se la spedizione comprende più beni culturali, le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere fornite per ciascun bene.4 Le dichiarazioni doganali incomplete vengono rifiutate dalle autorità doganali.

Art. 27, rubrica e cpv. 3Rimpatrio di beni culturali confiscati (art. 28 LTBC)3 Fino al momento del rimpatrio i beni culturali confiscati sono conservati in un luogo adeguato stabilito dall’UFC.

Inserire prima del titolo della sezione 10

Art. 27a Deroghe al rimpatrio1 Se non è possibile rimpatriare i beni culturali nello Stato d’origine, poiché quest’ultimo non li desidera o perché non si è in grado di assegnarli a uno Stato, i beni confiscati possono essere:a. consegnati a istituzioni idonee a scopo di ricerca o di formazione continua; oppureb. distrutti in modo controllato, se ciò è giustificato dalla loro scarsa importanza o dall’avanzato stato di deterioramento.2 A tale proposito, l’UFC elabora un piano che deve essere approvato dal Dipartimento federale dell’interno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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