AS 2025 635
AS 2025 635
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio della voce di tariffa 1007.9029 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1007. 90 29 Sorgo a grani per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 4.00
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.
22 ottobre 2025 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |