AS 2025 64
Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840
Preambolo
Traduzione
Emendamento all’Accordo adottato con la Risoluzione 143/XXIX
Adottato dal Consiglio dei Governatori il 16 febbraio 2006
Entrato in vigore il 16 febbraio 2006
La sezione 2 g) dell’articolo 7 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):g) Salvo che il Consiglio di amministrazione decida altrimenti, il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni o entità nazionali, regionali, internazionali o di altro tipo competenti, affinché esse procedano all’esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull’esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni o entità, a carattere mondiale, regionale o nazionale, vengono selezionate caso per caso, con l’approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all’approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l’istituzione o l’entità a cui detta vigilanza verrà affidata approvi i risultati dell’esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine vengono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l’istituzione o ente incaricato dell’esame, da un lato, e l’istituzione o l’entità a cui verrà affidata la sorveglianza, dall’altro.