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AS 2025 645

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 33 Per il controllo periodico dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Art. 24 cpv. 4, frase introduttiva4 I veicoli a motore e i rimorchi provvisti di targhe professionali aventi un peso totale (art. 7 cpv. 4 OETV3) superiore a 3,50 t possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:

II

Gli allegati 4 e 5 sono modificati come segue:

Allegato 4 n. 15.515.5 Autorizzazione: autorizzazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4 all’installazione, al controllo periodico e alla riparazione di tachigrafi.

Allegato 5 n. 1, 3 e 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c1. Concerne soltanto il testo francese3. Concerne soltanto il testo francese4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o all’autorità di ammissione il …:a. Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare o rapporto di perizia (modulo 13.20 A)c. Concerne soltanto il testo francese

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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