AS 2025 647
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:
N. 1.2.1.11.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 OETV da organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]).
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
15 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |